I paradossi dell’università italiana, tra scadenze, tasse e more esorbitanti.
L’Usura, parola che deriva dal latino, è una pratica che consiste nel prestare soldi a tassi di interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad accettare condizioni poste dal creditore a proprio vantaggio.
Di solito le vittime dell’usura sono persone e/o aziende in difficoltà economiche che trovano credito presso canali clandestini. In genere chi concede il prestito a tassi d’usura conta di rivalersi, in caso di mancato pagamento, sul patrimonio del debitore. Questi, spesso è costretto ad accettare anche tali condizioni, perchè spera sempre di poter restituire il “prestito”. Quasi sempre gli usurai, detti anche strozzini, svolgono anche altre attività illegali o atti di violenza per piegare la volontà delle loro vittime. Il giro di affari annuo dell’usura in Italia è stimato in 30 miliardi di Euro ed interesserebbe 150.000 esercizi commerciali. È altresì stimato che al 36% tale giro di affari sia controllato dal crimine organizzato.
La maggioranza dei paesi prevede un tasso d’interesse, limite oltre il quale, il prestito si definisce usuraio. A volte il tasso limite è un valore assoluto, altre volte è aggiornato periodicamente dai Governi, agganciato ai tassi di interessi correnti e all’andamento dell’inflazione. Dove non è previsto un valore-limite, spesso è richiamato un principio di proporzionalità ai tassi correnti e alle condizioni del caso, che lascia ai giudici ampia discrezionalità di interpretazione. Alcune legislazioni, sia con un tasso-limite che con un orientamento più liberista, prevedono la nullità “>ab initio” dei contratti stipulati con tassi di interesse ritenuti usurai. In questo caso, la vittima dell’usura non è tenuta a restituire il capitale prestato.
La legge che inasprisce le pene, e disciplina i diritti e le tutele delle vittime dell’usura è la n. 108/1996 del 7 marzo 1996, pubblicata sulla G.U. nr. 58 del 09/03/1996. Tale legge indica come “usurari” gli interessi sproporzionati rispetto alla prestazione, se chi li ha “promessi” si trova in difficoltà economiche o finanziarie (art. 1). La legge italiana prevede sia un limite relativo che una valutazione caso per caso da parte del giudice, e la nullità delle clausole che prevedono interessi da usura.
Oggi il Testo Unico Bancario sancisce che il tasso di interesse massimo oltre al quale un prestito viene definito usurario è stabilito dall’UIC (Ufficio italiano cambi). In questo modo, la Banca Centrale stabilisce i valori minimo e massimo entro i quali variano i tassi di interesse (il tasso di sconto è l’interesse minimo al quale le banche prestano denaro, e l’UIC è costituito presso la Banca Centrale).
Detto questo, accade che, ad esempio, un cittadino si dimentichi (oppure non sappia di doverlo fare), di comunicare la dichiarazione ISEE della sua famiglia all’Università dove sono iscritti i suoi figli, (tale dichiarazione deve essere effettuata ogni anno entro il 31 ottobre) e si dimentichi di pagare le tasse entro la scadenza, effettuando il versamento dieci giorni dopo il termine ultimo.
Le motivazioni di questa “grave mancanza”, possono essere le più varie: ad esempio perchè non ha avuto la disponibilità economica, oppure semplicemente perchè se ne è dimenticato, od anche perchè ha avuto un disguido in banca, ecc … Ecco, per questa dimenticanza, non c’è da preoccuparsi, non ci sono problemi. Lo stato, in questo caso l’università, fa credito, dà la possibilità di pagare anche in ritardo. Soltanto che applica una “piccola” multa che viene chiamata “mora”.
Facciamo i calcoli. Ad esempio. Per ciascun figlio tocca pagare una tassa universitaria di 774,00 euro e una tassa regionale di 140,77 euro, per un totale di 914,77. A parte, poi, si paga la “mora”, che in questo caso è “obbligatoria” ed equivale a 93,00 euro per ciascun figlio, per un totale di 186 euro. Tale cifra assolutamente “ingiustificabile” corrisponde a più del 10% della somma dovuta.
Il cittadino “vittima” di questa “piccola usura” scrive una lettera di “protesta” al Rettore dell’Università, manifestando il suo disappunto sulla paradossale vicenda, su quella che egli ritiene sia un’ingiustizia, un “furto legalizzato”. Ma, il “Magnifico Rettore”, o chi per esso incaricato, risponde in maniera tecnica: “Il consiglio di amministrazione dell’Università : nel determinare gli importi di tasse e contributi per l’anno accademico 2014/2015 con delibera n. 85 del 28-07-2014 ha stabilito di applicare sulla tassa minima di iscrizione quanto disposto dal D.M. n. 73 del 3 febbraio 2014 aumentandola dell’1.5% (tasso d’inflazione programmato per l’anno 2014) e di applicare un graduale aumento sui contributi universitari che, dalla XII alla XV fascia è stato fissato nel 2.5%. Si comunica inoltre che lo stesso consiglio di amministrazione con medesima delibera del 28 luglio 2014 ha disposto che la mancata iscrizione nei termini stabiliti del 31 ottobre 2014, ovvero la mancata registrazione dei dati ISEE se dovuta, comporta il pagamento del contributo di mora, fissato per l’anno accademico 2014/2015, in euro 93 :”
Dal lato opposto, quando un’università ha un debito con uno studente, ad esempio deve elargire una borsa di studio o altri contributi, può tranquillamente far passare anche degli anni, prima di effettuare il “saldo”. Ovviamente, in questo caso non sono previste “more”.
E poi, immaginiamo, per assurdo, che questo cittadino non avesse avuto i soldi per pagare in tempo le tasse universitarie dei suoi figli e che avesse chiesto un prestito ad un usuraio ufficiale. Immaginiamo che avesse restituito il suo “debito” dopo dieci giorni. Avrebbe pagato di più di mora? Cioè su 1829,54 euro avrebbe pagato più di 186 euro (10.16%) di “usura”?
Questo è il “Bel paese”, l’Italia che abbiamo contribuito a costruire. E poi ci lamentiamo se i nostri figli scappano?


