Lo stato di adottabilità non ha natura sanzionatoria, ma viene pronunciato nell’esclusivo interesse del minore sulla base di circostanze obiettive, congruamente motivate.
La vicenda aveva avuto inizio con la segnalazione del commissariato relativa al rinvenimento dei cinque figli di una coppia mentre erano intenti a mendicare, versando in condizioni abbastanza precarie. Poiché risultava che gli stessi non fruivano di pasti regolari e di adeguata igiene, che erano affetti da pediculosi ed erano dediti al turpiloquio, manifestando per altro scarsa capacità di autocontrollo e deficit sul piano cognitivo, ne veniva disposto il ricovero in una comunità, dove maggiormente si apprezzavano vari segni, per ognuno di essi, di un grave disagio sia sul piano psicologico che dal punto di vista formativo.
Durante il successivo periodo di osservazione si era tuttavia constatato un complessivo peggioramento della situazione, permanendo una temperie di violenza in ambito familiare che si riverberava sui comportamenti della prole stessa.
La Corte di appello confermava la valutazione inerente alla sussistenza dello stato di abbandono, rimarcando, sulla base delle circostanze riferite dagli stessi interessati e delle relazioni aggiornate dei servizi sociali, l’assoluta inadeguatezza di entrambi i genitori, con particolare riferimento all’incapacità di accudimento e di percezione dei bisogni dei figli.
Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i genitori. Di certo, lo svolgimento della dolorosa vicenda in esame, a fronte della situazione esistente nel nucleo familiare in questione, è paradigmatica, da un lato, del sostanziale rispetto, nella prassi quotidiana, del principio secondo cui il minore ha diritto di rimanere nella propria famiglia di origine, e, dall’altro, del ricorso allo stato di adottabilità come soluzione estrema, quando ogni altro rimedio appare ormai inadeguato.
Nella sentenza impugnata si dà atto della circostanza che, sebbene fossero emerse condizioni di estrema carenza di capacità genitoriali, si fosse in un primo momento esclusa la pronuncia dello stato di adottabilità, disponendosi tuttavia il collocamento dei bambini in comunità.
L’esito negativo di tale sperimentazione , che la corte territoriale ha accertato con congrua motivazione , costituisce un valido motivo per la pronuncia dello stato di adottabilità. La Corte territoriale ha posto in evidenza la regressione constatata ad ogni rientro in comunità, dopo brevi soggiorni in famiglia, dei minori, i quali riferivano di liti violente, nel corso delle quali i genitori "si colpivano a vicenda con sedie e coltelli", e dei pericoli, anche per lo loro incolumità, di tale clima di aggressività, che si trasmetteva anche ai figli, determinando scontri anche fra gli stessi.
A fronte di tale obiettiva situazione, che vede nel padre il principale artefice delle vessazioni alle quali i minori venivano costantemente sottomessi, la corte territoriale ha correttamente escluso una probabilità di evoluzione in senso positivo, stante l’incapacità dei genitori di "effettuare un’analisi della reale situazione, riconoscere i loro comportamenti disfunzionali e porre in essere significativi cambiamenti".
In definitiva, la decisione impugnata è meritevole di conferma, per essere fondata, con congrua motivazione, su una significativa e non transitoria inidoneità dei genitori, indipendentemente dalla loro volontà, alla cura e all’educazione della prole, adeguatamente accertata e di intensità tale da provocare danni gravi ed irreversibili non solo per la crescita e lo sviluppo psico-fisico della prole , ma anche per la sua integrità fisica.
La Cassazione civile , sez. I, sentenza 08.02.2013 n° 3062, rigetta il ricorso.

