Capita sovente all’operatore della giustizia, sia esso avvocato o magistrato, di imbattersi in casi che rappresentano una sfida ed un traguardo dal punto di vista umano, prima che professionale od economico: si tratta, in genere, di tutte quelle situazioni volte a tutelare i soggetti deboli, specialmente minori vittime di violenze o di comportamenti vessatori in generale, nel tentativo di vedere applicata nei loro confronti quell’ideale di giustizia che, spesso e volentieri, è destinato a rimanere solamente tale.
Una grossa, grossissima fetta dei procedimenti penali afferenti alla sfera del diritto di famiglia concerne il reato di violazione degli obblighi di assistenza, sia dal punto di vista economico che affettivo, che mostra l’aspetto più drammatico delle separazioni, in quanto capace di ricadere sui figli minori e sul loro adeguato sviluppo psicofisico. Di norma, come è facilmente intuibile, la separazione non incide (o meglio, non dovrebbe) su quello che è il ruolo del genitore, madre o padre indifferentemente, il quale può decidere di porre fine al proprio legame matrimoniale ma mai agli obblighi connessi al proprio ruolo. Tale obbligo, di norma, non viene escluso da alcuna esimente, fatta salva l’impossibilità materiale ed assoluta di prestare attività lavorativa o interessarsi alla vita ed allo sviluppo dei piccoli.
Non osta al diritto al mantenimento del figlio minore, inoltre, neanche la circostanza del lavoro prestato dall’altro coniuge, specie se saltuario o comunque fatto per sbarcare il lunario, né incide in tal senso l’esistenza di un nuovo legame di coppia, specie se non legalizzato nelle forme del matrimonio.
Qualche tempo fa, R. si era rivolta al legale affinchè l’assistesse in un delicato procedimento penale: il suo ex compagno, infatti, non solo si era reso responsabile di taluni maltrattamenti, ma si era di fatto disinteressato all’educazione ed al mantenimento della loro figlia minore, venendo addirittura colpito in sede civile da un provvedimento ablativo della potestà genitoriale. Nel corso del dibattimento, la signora aveva lucidamente esposto i fatti, evidenziando tuttavia che, per un lungo periodo di tempo, il suo ex compagno era stato tratto in arresto e collocato presso varie case circondariali sparse sul territorio.
Rinunciando al proprio status di contumace, l’ex compagno di R. si presentava in giudizio a rendere dichiarazioni, ammettendo di essere appena uscito dal carcere, di aver vissuto con denaro saltuario provento di rapine e furti, di essere stato addirittura latitante per un lungo lasso temporale, ancorchè non coincidente con l’intero periodo di cui al capo di imputazione. Attraverso una pronuncia alquanto discutibile, il giudice di prime cure assolveva l’imputato dal reato di violazione degli obblighi, sulla scorta dell’oggettiva impossibilità (!) del soggetto detenuto ad adempiere al proprio ruolo di padre, così come espresso in tempi più o meno recenti da talune sentenze della Suprema Corte.
Un provvedimento del genere non può che lasciare interdetti: priva, di fatto, la vittima e la figlia minore ad un diritto al risarcimento del danno, legittimando non solo un’esistenza improntata a condotte illecite, ma giustificando senza alcun approfondimento probatorio il comportamento di un padre che decide di vivere di espedienti, dimenticandosi dell’esistenza della figlia minore e di qualsivoglia esigenza affettiva di quest’ultima. (mail: simonacara@libero.it)

