È la scuola che dovrà dimostrare, in caso di incidente all”alunno, che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all”amministrazione scolastica.
È la scuola che dovrà dimostrare, in caso di incidente all’alunno, che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all’amministrazione scolastica.
I genitori di un minore denunciavano l’Istituto tecnico Commerciale frequentato dal figlio e chiedevano la condanna al risarcimento dei danni subiti dal ragazzo, in conseguenza di un infortunio occorsogli durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica.
La questione arriva in Cassazione, che con Sentenza 3 marzo 2010, n. 50672010, ritiene i motivi addotti dai genitori fondati, per le ragioni che seguono.
Quanto al tema della responsabilità, deve sottolinearsi che le Sezioni Unite , già con sentenza n. 9346 del 2002, ribadita poi da S.U. n. 26972 del 2008 – avevano affermato che nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale. Fra allievo ed istituto scolastico – con l’accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola – si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.
Quanto al docente, dipendente dell’istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale), nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri, da solo, un danno alla persona. La ricorrenza di un’ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale comporta che il genitore dovrà soltanto provare, che il danno si è verificato mentre l’alunno era a scuola, diversamente la scuola dovrà dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile alla stessa.
La Corte di merito ha puntualmente applicato questi principii. Ha, infatti, rilevato che, mentre è pacifico che l’incidente è avvenuto durante lo svolgimento delle lezioni scolastiche, le risultanze probatorie acquisite al processo non consentono di ritenere raggiunta la prova suindicata, e cioè che l’evento è stato determinato da fatto non imputabile all’amministrazione scolastica.
A tal fine, ha considerato che "Anzi dalle dichiarazioni dei testi emerge, come dedotto dagli attori fin dalla citazione introduttiva del giudizio, che gli allievi dell’istituto erano chiamati a svolgere la pratica sportiva prevista dal calendario delle lezioni scolastiche, su un campo, esterno all’edificio e non di proprietà della scuola, non munito di tutte le attrezzature idonee ad evitare danni e che, anzi, presentava il fondo sconnesso".
Concludendo che "Risulta perciò provata la violazione da parte dell’amministrazione scolastica dello specifico obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni, e l’infortunio oggetto di causa è ricollegabile a tale violazione".

