Riceviamo dal Presidente della Consulta per la Sicurezza del Territorio del Comune di Somma Vesuviana e pubblichiamo
“Nell’interesse della società Sicuran S.r.l., con sede in Somma Vesuviana (NA) alla via Santa Croce, 30, partita IVA 03370091211, qui costituita in persona dell’Amministratore unico, legale rappresentante p.t., sig. Sebastiano Granato, faccio seguito al contenuto della lettera di cui all’oggetto mediante la quale, nella Sua dichiarata qualità di Presidente della Consulta per la Sicurezza del Territorio del Comune di Somma Vesuviana, Lei ha sollevato perplessità in merito al contenuto della Determinazione n. 1401 del 12.11.2024, avente ad oggetto “Approvazione trattativa MEPA n. 4761254 CIG B404a54933 – fornitura di vestiario invernale ed estivo al personale della Polizia Municipale e relativi accessori di buffetteria, comprensivo del servizio sartoriale e servizio di assistenza post-vendita per la durata dell’intera fornitura per n. 3 anni (2024-2025-2026).”. Nella detta lettera Lei solleva il tema del “conflitto di interesse” richiamando l’art. 1394 del Codice civile, al fine paventare una ipotetica causa di annullamento del “contratto”, verosimilmente riferendosi a quello avente ad oggetto la fornitura di vestiario di cui si è scritto. Il rilievo, per quanto suggestivo, non coglie nel segno, in primo luogo perché la vicenda da Lei richiamata non concerne un rapporto contrattuale tra soggetti privati, ma tra l’Amministrazione comunale ed un’impresa privata; sicché devo ricordarLe che le procedure di affidamento dei contratti pubblici non soggiacciono alle norme del Codice civile, ma sono soggette alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo n. 36/2023. In tale contesto normativo, caratterizzato da intrinseca specialità, il conflitto di interessi è parimenti codificato in quanto normato dall’art. 16, il cui comma 1) così recita: “Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia [concreta ed effettiva] alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.”. Il successivo comma 3) precisa che “Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione”. Le disposizioni richiamate chiariscono che il soggetto che versa in situazione di “conflitto di interessi” può essere esclusivamente quello che interviene con compiti funzionali, cioè esercitando il potere gestionale di cui è titolare. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022/2024 chiarisce che con riferimento al personale delle stazioni appaltanti, la disciplina si applica a tutto il personale dipendente, a prescindere dalla tipologia di contratto che lo lega all’Ente e a tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l’Ente nei confronti di terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo di intervento con compiti funzionali e tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna. Nel caso che occupa, il soggetto potenzialmente interessato dal rischio del conflitto di interessi resta esclusivamente il responsabile unico del procedimento negoziale, quindi il Responsabile della P.O. 06 – Area Polizia Municipale, il quale, investito di evidenti poteri e compiti funzionali, nel corpo della Determinazione 1401/2024 ha reso la dichiarazione negativa “di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione”, nonché “di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relativi al destinatario dell’atto e di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto”. Qualora, invece, Lei, riferendosi a “esosi importi e gradi di parentela ravvisabili nei riguardi di Consiglieri Comunali ed Assessori da lei nominati”, avesse inteso indicare in tali soggetti quelli che ritiene interessati da “conflitto di interessi”, in questo caso Le faccio rilevare che i titolari di cariche politiche, fatte salve ipotesi del tutto eccezionali e residuali insussistenti nel caso in esame, non possono esercitare “compiti funzionali”, stante il principio di separazione, o distinzione, delle funzioni di indirizzo politico e di gestione. Ovviamente, Lei potrà sempre sostenere una eventuale ingerenza di soggetti titolari delle funzioni di indirizzo politico anche in ambito gestionale, ferma restando l’esigenza di verificare se tale fattispecie possa essere ricondotta ad una ipotesi di “conflitto di interessi” o configuri altro. In ogni caso, mi permetto di ricordale che, come previsto dal comma 2) dell’art. 16, citato, “In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”. Quanto, invece, alla natura “esosa” del valore economico della complessiva fornitura di che trattasi, mi permetto di evidenziare che il criterio di aggiudicazione fissato discrezionalmente nella RDO trasmessa dalla P.O. n. 6 – Area Polizia Municipale corrispondeva esclusivamente al “Minor prezzo”. Evidenziato, quindi, che la RDO è stata trasmessa a ulteriori tre ditte, oltre la odierna scrivente, deve necessariamente concludersi nel senso che i preventivi presentati dalle altre imprese interpellate siano stati necessariamente superiori in termini economici – quindi maggiormente “esosi” – rispetto alla proposta della SICURAN S.r.l. che, come si legge nella determinazione di affidamento, “ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa”. Il che finisce per escludere qualsivoglia ipotesi di aggravio di spesa a carico del Comune di Somma Vesuviana. Considerato che i rilievi sollevati nella lettera in oggetto si basano su valutazioni fattuali e giuridiche palesemente errate ed hanno condotto a Sue affermazioni oggettivamente lesive dell’immagine aziendale della SICURAN S.r.l., peraltro esternate nell’esercizio delle Sue funzioni di Presidente della Consulta per la Sicurezza del Territorio del Comune di Somma Vesuviana, nell’interesse della SICURAN S.r.l., costituita come in epigrafe, La invito a rettificare le dette affermazioni, usando lo stesso mezzo di pubblica comunicazione, con espressa riserva di qualsivoglia azione legale da esperire nei Suoi confronti.
Avv. Vincenzo Scolavino
SICURAN S.r.l. L’amministratore unico Sig. Sebastiano Granato
Risposta all’invito dell’avvocato alla rettifica e a chiarimenti
“Post missiva indirizzata al Sindaco Dott. Salvatore Di Sarno in data 19 Novembre 2024 alla testata giornalistica il Mediano.it, il Presidente della Consulta per la Sicurezza del Territorio del Comune di Somma Vesuviana riceve via email e provvede a trasmettere integralmente i dovuti chiarimenti circa le considerazioni di massima espletate dall’azienda Sicuran S.r.l. mediante il suo legale Avv. Vincenzo Scolavino , in ordine alla Determina n◦1401 del 12/11/2024 pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Somma Vesuviana (NA)
Avendo sollevato il tema del “conflitto di interesse” richiamando l’art. 1394 del Codice civile, l’Avv. Scolavino pone in rilevo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, rispetto alle quali non soggiacciano le norme del Codice civile, ma la procedure medesime siano soggette alla disciplina del Codice dei contratti pubblici Decreto legislativo n. 36/2023, e dunque in ordine a tal Giudizio sopraredatto e successive considerazioni soprariportate nella missiva del Legale della Sicuran s.r.l. non vi sarebbe alcun conflitto d’interesse. In tema il Presidente rammenta di non aver mai paventato o richiesto l’annullamento della Determina n◦1401 del 12/11/2024.
Sempre il Legale dell’azienda Sicuran s.r.l. in riferimento alla natura “esosa” del valore economico della complessiva fornitura, evidenzia che il criterio di aggiudicazione fissato discrezionalmente nella RDO trasmessa dalla P.O. n. 6 – Area Polizia Municipale corrispondeva esclusivamente al “Minor prezzo”, e che la suddetta RDO sia stata trasmessa a ulteriori tre ditte, il che escluderebbe qualsivoglia ipotesi di aggravio di spesa a carico del Comune di Somma Vesuviana, in quanto l’azienda Sicuran abbia presentato l’offerta economicamente “maggiormente vantaggiosa”. In tema il Presidente scrivente aggiunge che l’Ente in oggetto in questo periodo storico è ritenuto dagli Amministratori vigenti in disavanzo economico, nonché gravante di tre bilanci retrodatati respinti dalla Corte dei Conti, di cui il Sindaco nei recenti tempi abbia notiziato la cittadinanza a mezzo dibattito interattivo, e dunque visti i fatti il medesimo Ente sia presumibilmente non ritenibile in salute economica.
Quanto alla lesività d’immagine, qualora l’Avv. Scolavino facesse riferimento all’Art. 595 del Codice Penale, si rammenta in merito che ad opera dello scrivente mai la reputazione dell’azienda Sicuran s.r.l. sia stata lesa, né quella del suo Amministratore unico Sig. Sebastiano Granato, altresì la missiva a mezzo stampa pubblicata dal Presidente annoverava la Determina n◦1401 del 12/11/2024 congiuntamente ad ulteriori provvedimenti pubblicati all’albo pretorio del Comune di Somma Vesuviana facendo rilevare al Sindaco l’esosità di importi complessivi visto l’Ente in disavanzo, il tutto riferibile ad una complessità varia di provvedimenti emessi dall’Ente in materia di esborsi, i medesimi riguardanti ulteriori tematiche disgiunte dal tema relativo alla Sicurezza del Territorio. Infatti nella parte finale della missiva del Presidente scrivente indirizzata al Sindaco, il Presidente medesimo in termini consultivi propose all’Ente la possibilità di adoperarsi nella ricerca di preventivi riguardanti dotazioni di vestiari sui generis, senza alcun riferimento alle uniformi in dotazione alla Polizia Municipale, né all’azienda Sicuran, oltremodo si legge di preventivi circa attività di vigilanza atti a dimostrare l’insieme di determine attenzionate dallo scrivente per motivi già indicati. L’incarico è stato espletato nel pieno rispetto dei Regolamenti Consultivi vigenti, e la trasmissione a mezzo stampa era atta ad attirare l’attenzione del Sindaco Di Sarno assente alle assemblee consultive. Quanto agli atti di trasmissione relativi alla richiesta di offerta (RDO) trasmessa dalla P.O. n. 6 – Area Polizia Municipale corrispondente al “Minor prezzo”come redatto dall’Avv. Scolavino, lo scrivente non è in possesso di alcuna copia di tale atto, né tantomeno si conoscono i preventivi delle altre tre ditte a cui sarebbe stata trasmessa la medesima RDO come come dalla S.v. redatto. La mancata conoscenza degli atti di questo Presidente è addebitabile a diverse fattualità di specie in essere. Il primo fatto concerne le dichiarazioni poste da un Consigliere Comunale nell’ambito della celebrazione di un Consiglio svolto alla vigilia dell’attuazione dello strumento consultivo, le quali attenevano ad intromissioni stazionatorie all’interno degli uffici pubblici di uno o più componenti annoverabili presumibilmente nelle liste di ambedue le consulte (Sicurezza Territorio – Sviluppo Economico) . All’epoca dei fatti lo scrivente non era ancora in carica. Successivamente lo scrivente in sede di insediamento attuativo delle consulte, con lettera di protocollo n◦ 0030732 chiedeva al Sindaco una l’attivazione di una moltitudine di dettami previsti dal regolamento tra le quali la disciplina degli ingressi, nel pieno rispetto delle doglianze poste in Assise Comunale. Tale disciplina non è mai stata attuata dal Sindaco, e dunque rende attualmente impossibile da parte dello scrivente, l’ingresso presso i pubblici uffici dell’ente ed eventuali e contestuali richieste di accesso agli atti. L’indirizzo email fornito dall’Ente di cui l’Avv. Scolavino è a conoscenza, non è ingrado di trasmettere né ricevere pec, e dunque le richieste interattive all’Ente non sono attualmente trasmissibili dallo scrivente. Inoltre, persino gli atti di condivisione interattivi sulla piattaforma Facebook; non sono stati perpetrati per mano dello scrivente, ma dalla cittadinanza interessata soprattutto alle Misure di Sviluppo Economico in capo alle attività consultive della Consulta per lo Sviluppo economico ed il lavoro di cui lo scrivente è componente.
IL Presidente della Consulta per la Sicurezza del Territorio Comune di Somma Vesuviana Pellegrino Moccia



