Telefonata notturna, non è una goliardata giovanile!

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Il reato di minaccia, effettuata da un minorenne con una telefonata in orario notturno presso un’abitazione privata, non riveste i caratteri della goliardata giovanile.

Il Tribunale per i minorenni ha dichiarato non luogo a procedere, per concessione del perdono giudiziale, nei confronti di un minorenne in ordine al reato di minaccia effettuata con una telefonata in orario notturno. Il Tribunale non ha ravvisato i presupposti per la declaratoria di irrilevanza del fatto, ritenendolo non del tutto occasionale ed episodico.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la difesa del minore, rilevando che le modalità del fatto avrebbero consentito una sentenza di non luogo a procedere, perchè il fatto non costituisce reato.

La Procura Generale ha contestato i motivi di impugnazione rilevando che il fatto non riveste i caratteri della goliardata giovanile, trattandosi di reato di pericolo, che richiede solo la idoneità della condotta ad intimidire la persona offesa, rendendo irrilevanti i motivi che hanno indotto l’autore del reato ad effettuare la telefonata.

La Cassazione penale , sez. V, sentenza 16.06.2014 n° 25772, rigetta il ricorso
Secondo la difesa si sarebbe trattato di una goliardata di cattivo gusto, mossa dallo spirito di emulazione di noti film horror, non potendosi diversamente qualificare la minaccia riferita alla presunta esistenza di una setta satanica , con la minaccia “morirai entro sette giorni”.

La tesi non appare condivisibile poichè, trattandosi di reato di pericolo, non è richiesta la concreta intimidazione della parte offesa, ma la comprovata idoneità della condotta ad intimidire una persona normale (Cass. N. 47739 del 23 dicembre 2008). Nel caso di specie non essendo richiesta la intimidazione effettiva della persona offesa, deve prendersi atto che il male minacciato, in relazione alle circostanze del fatto, era tale da potere potenzialmente incidere nella sfera di libertà psichica della vittima.

Nel caso di specie si tratterebbe di un fatto che, per sfortunate coincidenze, ha avuto un esito diverso da quello di un semplice scherzo telefonico .La motivazione adottata dal Tribunale sul punto è assolutamente adeguata, avendo preso in esame i presupposti previsti per l’irrilevanza del fatto, valutando la portata offensiva della condotta, la sua rilevanza sociale e le esigenze educative del minore precisando, altresì, che i fatti successivi alla commissione del reato consentono di parlare di condotta sostanzialmente recidivante, in contrasto, quindi, con il presupposto della episodicità del comportamento.

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