Dopo l’enorme confusione venutasi a creare tra il ruolo degli insegnati di sostegno e quello di educatori, chiariamo quali sono le sostanziali differenze tra le due professioni.
Nell’art.13 della L. 104/94 la differenza tra le due figure professionali è così indicata: Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando (…) l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
Introdotto quindi dalla L. 517/77, l’insegnante di sostegno viene indicato come un docente specializzato nella didattica speciale per l’integrazione degli alunni con disabilità certificati in base alla L. 104/92. Inoltre, egli assume la titolarità di cattedra della classe in cui opera e firma tutti i documenti di valutazione dei suoi alunni. Va specificato, poi, che l’insegnante di sostegno viene assegnato alla classe e non all’alunno con disabilità, ed ha il dovere di mettere in atto gli interventi di integrazione attraverso strategie didattiche specifiche, in completa sintonia con gli insegnanti curricolari.
Su di un binario diverso, invece, troviamo la figura professionale dell’assistenza educativo, ovvero l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione, assegnato ad personam in base all’articolo 13 della L. 104/94. L’assistente educativo ha il compito di semplificare la relazione dello studente disabile, stimolarne le qualità didattica conducendolo nella sua piena autonomia al fine di migliorare la sua relazione con la classe. Quindi, dopo questa serie di differenziazioni, appare chiaro come i due ruoli, sia pure con finalità comuni, sono chiaramente distinti.
(Fonte foto: Rete internet)
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