Risponde di maltrattamenti in famiglia e stupro il marito che impedisce alla moglie di uscire di casa e la costringe ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, anche se la condanna si fonda soltanto sulle accuse della moglie.
La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Piacenza, che aveva affermato la responsabilità penale di un marito perché, costringeva la moglie a subire rapporti sessuali contro la sua volontà, insultandola, giungendo anche a sputarle addosso, nonchè assumendo atteggiamenti aggressivi ed impedendole di uscire dall’abitazione, tanto da costringerla a scappare attraverso il balcone con l’utilizzo di una scala. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il marito.
Nella prospettazione difensiva, il marito ha sostenuto che le accuse formulate dalla donna sarebbero state “dettate dal desiderio di disfarsi del marito”. Infatti, la denuncia era scattata solo pochi giorni dopo che la donna aveva ottenuto il permesso di soggiorno. Inoltre il marito sostiene che sarebbe stato tutto una “commedia”, anche l’artificiosità dell’espediente al quale la donna aveva fatto ricorso per scappale dall’abitazione (la pericolosa discesa dal balcone a mezzo di una scaletta) in una situazione in cui quella avrebbe avuto la possibilità di uscire comodamente dalla porta.
La Cassazione penale, sez. feriale, sentenza 02.11.2010 n° 3860 rigetta il ricorso, poiché, sostiene che tutte le ragioni del marito sono infondate.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la deposizione della donna, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere, anche da sola e senza necessità di riscontri esterni, assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un’accurata indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa (vedi Cass.: Sez. 3: 10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004, n. 3348; Sez. 4, 9.4.2004, n. 16860).
Un’indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata, poichè i giudici del merito hanno sottoposto ad un controllo rigoroso le dichiarazioni accusatorie rese dalla donna ed hanno riconosciuto credibilità alle stesse, razionalmente evidenziando che trattavasi di narrazione coerente e non smentita da inequivoci elementi di segno contrario. Assolutamente razionali appaiono, infatti, le argomentazioni con le quali la Corte territoriale:
– ha confutato la tesi della pretesa strumentalità della denuncia (finalizzata, nella prospettazione difensiva, a vedersi garantita la permanenza in Italia e l’assistenza fornita alle donne che denunciano abusi), rilevando l’assenza di qualsiasi elemento idoneo anche soltanto ad ipotizzare che la donna avesse sposato l’imputato all’unico fine di potere emigrare in Italia e con il preordinato intento di liberarsene, accusandolo ingiustamente di gravi fatti delittuosi, immediatamente dopo avere regolarizzato la sua permanenza nel nostro Paese;
– ha diffusamente illustrato le limitazioni imposte alla libertà della donna di uscire da casa, a proprio piacimento e, in una situazione in cui non risulta dimostrato che la porta dell’abitazione potesse aprirsi dall’interno senza l’uso di chiavi, ha congruamente correlato, la necessità della fuga dal balcone ai contenuti delle testimonianze rese dai vicini che avevano ricevuto richiesta di aiuto dalla donna e le avevano prestato assistenza.
La Corte territoriale, in conclusione, è pervenuta ad un’affermazione di colpevolezza sulla base di un apparato argomentativo della cui logicità non è dato dubitare.


