Ad affermarlo, dopo un lungo dibattito, è stata la L. 53/03 che prevede, senza distinzione alcuna, l’inizio della scuola Primaria a sei anni.
È sempre più frequente, da parte di genitori e insegnanti, interrogarsi sull’opportunità di far proseguire, per un altro anno, la scuola dell’infanzia ad un bambino con handicap.
Ma questo argomento, affrontato già negli anni ’70 dalla Legge 53/03 e dal D. Lgs. 59/04, ottiene la sua risposta: tutti i bambini, senza alcuna distinzione, devono iniziare la scuola primaria all’età di 6 anni.
Questa imposizione, che per alcuni può sembrare rigida ed eccessiva, viene invece applicata al fine di evitare al bambino disabile difficoltà nella sua naturale integrazione. La norma, infatti, va a sostenere le linee guida di numerosi psicopedagogisti, secondo i quali gli alunni affetti da disabilità debbano crescere a contatto con i loro coetanei per accrescere la propensione all’apprendimento e alla socializzazione (L. 104/1992).
Trattenere oltre il dovuto un bambino disabile nella scuola dell’Infanzia può scollarlo dal rapporto con i suoi coetanei, interrompendo di fatto le fondamentali relazioni che ne potrebbero derivare.
A febbraio, proprio il MIUR, attraverso la nota n. 338, aveva permesso agli alunni di nazionalità straniera di continuare nella scuola dell’infanzia per raggiungere un migliore equilibrio psicologico, permettendogli di affrontare meglio la scuola dell’obbligo. Il MIUR, per giustificare questa sua scelta, aveva fatto riferimento agli alunni disabili e al documento circolato appunto negli anni ’70. In seguito però all’intervento della FISH, la nota n. 338, ritenuta opportunamente obsoleta, è stata rimpiazzata dalla nota n. 547/14, nella quale non si fa alcun richiamo alla circolare degli anni ’70, ma si fa soltanto una particolare eccezione per gli alunni che hanno bisogno di una speciale attenzione, così come vuole la Direttiva del 27/12/12 sui Bisogni Educativi Speciali.
(Fonte foto: Rete Internet)
Scriveteci al seguente indirizzo di posta elettronica: mobasta2012@gmail.com

