La storia triste di una minorenne in balia di un adulto, col quale aveva rapporti sessuali, mentre i genitori facevano finta di non vedere.
Il fatto
I genitori di una minore di anni 13, incoraggiavano la stabile convivenza con un uomo, permettendo ed agevolando i costanti rapporti sessuali tra la minore e l’uomo.
I genitori della ragazza, denunciati per il fatto, avevano contestato, in sede giudiziaria, che non vi fossero prove della conoscenza da parte loro della stabile relazione tra l’uomo e la figlia e dei consequenziali rapporti sessuali. Infatti i genitori sostenevano che i giudici avevano utilizzate testimonianze che riportavano solo “voci di quartiere”, ed in particolare la dichiarazione di una teste che affermava che “la circostanza della convivenza tra la minore e l‘uomo era di dominio pubblico nel quartiere”, tale elemento di prova era inutilizzabile ai fini delle affermazioni di colpevolezza, stante il divieto di testimonianza sulle voci correnti nel pubblico al sensi dell’articolo194cpc.
La Cassazione penale, sez. III, sentenza 31.08.2012 n° 33562 ritiene entrambi i genitori colpevoli per non avere impedito l’evento che avevano l’obbligo giuridico di impedire nella loro qualità di genitori della minorenne.
É stato già reiteratamente precisato da questa Corte che il divieto di testimonianza sulle voci correnti del pubblico, previsto dall’art. 194 cod. proc. penale, non è applicabile nell’ipotesi di notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata ed individuabile di persone. (cfr. sez. 6, Sentenza n. 31721 del 10/06/2008, Rv. 2140985).
Orbene, sostiene la Corte la teste non ha riferito voci correnti nel pubblico a proposito del rapporto di stabile convivenza tra il l’uomo e la minorenne, bensì fatti noti agli abitanti dello stesso palazzo in cui vivevano sia l’uomo in un appartamento con la minorenne, sia i genitori di quest’ultima in un altro appartamento.
Peraltro, la stessa teste abitava nello stesso palazzo di fronte all‘appartamento dell’uomo, mentre i genitori della ragazza abitavano al piano inferiore. Le cose che riferisce pertanto sono precipuamente quelle da lei stessa osservate, che hanno formato oggetto dell’apprezzamento di merito.

