L’art. 572 c.p. richiede condotte ben più lesive, fisicamente o psicologicamente di quelle che, per quanto fastidiose, non vadano al di là della obiettiva condizione di “stizza” nei confronti dell’altro coniuge.
La Corte di Appello confermava in punto di responsabilità, riducendo la pena, la sentenza di condanna di una moglie per il reato di cui all’art. 572 c.p. – maltrattamenti – nei confronti del coniuge , con condotta consistita nel sottoporlo a continue vessazioni : la rottura di suppellettili durante una cena , in ragione di un litigio; il taglio di abiti del marito, custoditi nell’armadio; il danneggiamento della autovettura del marito, realizzato con la incisione sulla carrozzeria di scritte facendo uso di oggetti acuminati; nello stesso periodo, un episodio di lancio in giardino dei piatti utilizzati dal marito e dal figlio per la cena.
Propone ricorso la moglie per errori ed omissioni nella valutazione delle prove, non avendo la Corte di Appello tenuto conto dei vari elementi che dimostravano una particolare animosità e lo spirito di vendetta del marito.
Il ricorso è fondato: Cassazione penale , sez. VI, sentenza 01.08.2014 n° 34197 .
In particolare l’art. 572 c.p., come chiaramente scritto nel testo dell’articolo, richiede condotte ben più lesive, fisicamente o psicologicamente di quelle qui in esame, condotte che devono essere tale da portare a sofferenze morali (tra le varie: Il delitto di maltrattamenti in famiglia non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali. (Fattispecie in cui la condotta era consistita nell’ingiuriare la vittima, aggredendola fisicamente, tentando di costringerla a rapporti sessuali e limitandone il rapporto affettivo con il figlio minore). (Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013 – dep. 06/11/2013, P., Rv. 256962).
Nel caso in esame, invece, per quanto fastidioso il comportamento della imputata nei confronti del coniuge, lo stesso, valutato oggettivamente, non è andato al di là della obiettiva attitudine a portare ad una, pur comprensibile ma non penalmente rilevante, condizione di “stizza”.
Escluso il reato ascritto, va considerato come le condotte della moglie integrino varie ipotesi di danneggiamento.