Il Regolamento Generale delle Entrate Comunali (disciplinato dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) approvato e corretto (delibera n. 4 del 6/02/2013 e n. 20 del 21/05/2014) dal “vecchio” Consiglio Comunale è stato modificato dal Commissario Straordinario che è in possesso dei suoi poteri (art. 42 del d.lgs n. 267 del 18.08.2000).
“Al fine di assicurare una più efficace attività di riscossione delle entrate, per combattere l’elusione, nelle more di una rivisitazione generale e in considerazione della situazione economico-finanziaria critica dell’ente”, sono state apportate le seguenti modifiche che entrano in vigore dal 1 gennaio 2015 (articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Tali variazioni riducono i già pochi vantaggi dei debitori, mentre cercano di aumentare quelli dell’ente.
All’articolo 11 sulle “Dilazioni del pagamento di Entrate non Tributarie”. Al comma 1 della lettera A “sussistenza di una situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell’obbligato” è stato aggiunto … “con indice ISEE non superiore al minimo vitale riferito ai livelli reddituali minimi previsti annualmente dall’INPS”.
La lettera C del comma 1 è stata modificata. E’ stato ridotto il numero di rate mensili: da 24 a 12 per i debiti fino a 1000 euro; da 48 a 24 per i debiti da 1000 a 3000 euro (in questo caso è stato ridotto il numero di rate, ma aumentato l’importo); da 72 a 36 per i debiti superiori a 3000 euro”.
Nella lettera D del comma 1 decade il beneficio concesso per le rate non pagate. Si passa dalle 8 di prima, alle 2 di adesso “decadenza del beneficio concesso nel caso di due rate anche non consecutive non pagate”
Al comma 3: “Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti pari o superiore a 5000 euro è necessaria la prestazione di idonea garanzia – è stata aggiunta la polizza fideiussoria – attraverso polizza fideiussoria assicurativa/bancaria”
All’articolo 12 sulla “Sospensione e Dilazione del Versamento delle Entrate Tributarie”, i commi 1, 2 e 3 sono stati modificati. Quelli attualmente in vigore sono i seguenti.
- Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda sottoscritta, presentata prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) sussistenza di una situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell’obbligato, con indice ISEE non superiore al minimo vitale riferito ai livelli reddituali minimi previsti annualmente dall’ Inps;
b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
c) durata massima di 36 rate, in base alla seguente tabella: Persone Fisiche: se l’ammontare del debito è fino a 500 euro il numero massimo di rate mensili sono 6; con debito da 500 a 1000 euro, 12 rate; con debito da 1000 a 5000, fino a 24 rate; se il dovuto è superiore a 5000 euro, fino a 36 rate;
Soggetti Diversi dalle Persone Fisiche: per un debito fino a 1500 euro: 6 rate: da 1500 a 5000: 12 rate; da 5000 a 25.000 fino a 24 rate; superiore a 25.000, 36 rate;
d) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive;
e) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
- Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi.
- Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti pari o superiore a € 5.000,00, è necessaria una prestazione di idonea garanzia attraverso polizza fideiussoria assicurativa/bancaria.”
Il comma 4 è soppresso. Operazioni in piena trasparenza quelle fatte dal commissario prefettizio e il suo staff, che, continuamente all’opera, informa i cittadini pubblicando tutto sull’Albo Pretorio Comunale. E, come in ogni situazione, qualsiasi sia l’entità dei conti e l’artefice, è pur sempre crudele tirare le somme. Sottili modifiche, pensate e messe esclusivamente in atto per scontrarsi con l’obbiettivo di ridurre se non vincere l’elusione, e per assicurare e garantire la riscossione della entrate. Come un atterraggio di salvataggio quasi obbligato e frutto della situazione economico-finanziaria critica della macchina comunale. E, se trattasi di atterraggio d’emergenza, staremo a vedere con quanto entusiasmo i cittadini saranno pronti ad applaudire il pilota!







