La maestra non è responsabile, in quanto il dovere di vigilanza dell’insegnante è quello di essere presente in aula e guardare con attenzione i bambini, ma non di impedire loro di alzarsi e socializzare nell’intervallo della ricreazione.
Una maestra era stata condannata dal Tribunale perchè, quale insegnante in servizio presso l’istituto elementare, aveva omesso di vigilare gli alunni della classe V^ nel corso della pausa ricreativa, protrattasi per la durata di circa 15/20 minuti. Al termine di tale pausa accadeva che un’alunna veniva colpita da una violenta gomitata sferrata da un suo compagno e urtava violentemente contro lo spigolo di un banco, riportando lesioni con prognosi di complessivi 35 giorni.
In sede di appello la maestra negava l’addebito di omessa vigilanza, affermando di non aver lasciato gli alunni privi di sorveglianza e attribuendo l’accaduto a episodio, verificatosi in un brevissimo lasso temporale, imprevisto e imprevedibile, che rendeva impossibile qualunque intervento volto ad evitarlo. Rilevavano di contro i giudici che doveva ritenersi accertato che la maestra, dopo aver fatto un brevissimo ingresso nella classe V^, aveva lasciato i bambini senza controllo, peraltro in un momento di gioco quale quello della ricreazione e che, pertanto, la responsabilità doveva ritenersi correttamente affermata in relazione alla posizione di garanzia su di essa gravante quale insegnante e alla prevedibilità dell’evento.
Avverso tale decisione propone ricorso la maestra. Rilevava che il Tribunale aveva ricostruito il fatto escludendo che essa si fosse allontanata dall’aula per recarsi alla macchinetta del caffè ma riconoscendo piuttosto che “fosse rimasta sulla soglia o comunque nel pressi delle due aule vicine ed avesse mandato una bambina a prenderle il caffè”.
La Cassazione penale, sez. IV, sentenza 23.05.2014 n° 21056 annulla la sentenza.
Orbene, non è dubitabile che condotta osservante del dovere di vigilanza sarebbe stata quella di essere presente in aula guardando con attenzione i bambini ma non certo anche quella di impedire loro di alzarsi e socializzare nell’intervallo della ricreazione, salvo che non fosse possibile ipotizzare che, per già note e prevedibili condizioni di generale accesa indisciplina della classe o per manifestazioni comportamentali di singoli alunni, fosse necessaria l’adozione di misure organizzative e disciplinari particolari idonee ad evitare specifiche situazioni di pericolo analoghe a quelle verificatesi.
Che tali particolari condizioni ricorressero nella fattispecie non v’è, però, motivo alcuno di ritenere alla stregua di quanto evidenziato, nemmeno con riferimento all’alunno autore del gesto, le cui modalità del resto, come già evidenziato, ne attestano l’assoluta involontarietà e accidentalità.
Non v’è dunque motivo di ritenere che condotta osservante del dovere di vigilanza avrebbe potuto essere altra che non quella di una più attenta presenza in classe, ma per ciò stesso non può nemmeno dubitarsi che una tale condotta pienamente osservante non avrebbe potuto neppur essa evitare l’evento, date le descritte caratteristiche di casualità e repentinità, non potendosi certamente ipotizzare, in particolare, che l’insegnante avrebbe potuto in tal modo impedire, essendosi ancora nell’intervallo della ricreazione, agli alunni di alzarsi e avvicinarsi ai compagni.

