È un abuso il comportamento che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con un’ intenzione educativa o di disciplina.
Il caso
Una professoressa, insegnante presso una Scuola media statale, fu portata in giudizio per avere abusato dei mezzi di correzione e di disciplina in danno di un suo alunno di 11 anni, costringendolo a scrivere per 100 volte sul quaderno la frase “sono un deficiente”, e per avere adoperato nei suoi confronti un comportamento palesemente vessatorio, rivolgendogli espressioni che ne mortificavano la dignità, rimproverandolo e minacciandolo di sottrarlo alla tutela dei genitori, così causandogli un disagio psicologico per il quale fu necessario sottoporlo a cure mediche e a un percorso di psicoterapia.
Condannata in appello, la professoressa ricorre per cassazione. Secondo la Cassazione non può ritenersi lecito l’uso della violenza, fisica o psichica, distintamente finalizzata a scopi ritenuti educativi: e ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza, convivenza e solidarietà, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini contraddicono.
Con più particolare riferimento all’ambito scolastico, il concetto di abuso presuppone l’esistenza in capo al soggetto agente di un potere educativo o disciplinare che deve essere usato con mezzi consentiti in presenza delle condizioni che ne legittimano l’esercizio per le finalità ad esso proprie e senza superare i limiti tipicamente previsti dall’ordinamento. Ne consegue che, da un lato, non ogni intervento correttivo o disciplinare può ritenersi lecito sol perché soggettivamente finalizzato a scopi educativi o disciplinari; e, d’altro lato, può essere abusiva la condotta, di per sé non illecita, quando il mezzo è usato per un interesse diverso da quello per cui è strato conferito, per esempio a scopo vessatorio, di punizione esemplare, per umiliare la dignità della persona sottoposta, per mero esercizio d’autorità o di prestigio dell’agente, etc.
La Cassazione penale, sez. VI, sentenza 10.09.2012 n° 34492 , in adesione ai principi di diritto sopra indicati, ha ritenuto che la condotta dell’imputata ha integrato oggettivamente la fattispecie del delitto di abuso di mezzi di correzione. Opportunamente la Corte territoriale evidenzia la severa presa di distanza dalla condotta tenuta dall’imputata operata dalla preside, che ammonì per iscritto l’insegnante per quanto aveva fatto e rimarcò, a presidio della missione della scuola, che «certe espressioni nei confronti degli alunni noi non possiamo permettercele […]. Altrimenti abbiamo fallito nel nostro ruolo».
A commento di tale lucida consapevolezza da parte del dirigente dell’istituzione scolastica in cui la vicenda ebbe luogo, si può soltanto aggiungere che, nel processo educativo, essenziale è la congruenza tra mezzi e fini, tra metodi e risultati, cosicché diventa contraddittoria la pretesa di contrastare il bullismo con metodi che finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali) sono decisi dai rapporti di forza o di potere.
La costrizione a scrivere cento volte la frase sopra riportata, lesiva della dignità dell’alunno e umiliante per le modalità di esecuzione, lungi da indurre nell’alunno sentimenti di solidarietà verso i soggetti vulnerabili, era obiettivamente idonea a rafforzare nel ragazzo il convincimento che i rapporti relazionali sono regolati dalla forza, quella sua verso i compagni più deboli, quella dell’insegnante verso di lui.

