Si tratta di un obbligo che grava innanzitutto sul soggetto che gestisce l’esercizio commerciale, in cui si pratica la vendita al pubblico di bevande alcoliche.
Con sentenza veniva condannato l’esercente di un bar per il reato di somministrazione di bevande alcooliche a minori di anni sedici.
Il proprietario del locale, ha presentato ricorso in Cassazione contro tale pena.
Il ricorrente lamenta che nessuna responsabilità a titolo di colpa può essergli attribuita, perchè era assente dal locale quando le bevande alcoliche vennero somministrate a due ragazze minori di anni sedici da uno dei camerieri in servizio, in quanto l’errore in cui era caduto quest’ultimo, nel fidarsi della risposta delle ragazze di avere più di sedici anni di età , prima di somministrare loro le bevande alcooliche che avevano ordinato, deve ritenersi assolutamente scusabile in mancanza di una norma che imponga a carico dei titolari e dei dipendenti di pubblici spacci di bevande di chiedere l’esibizione di un documento di identità a conferma delle generalità dichiarate dal cliente.
Il ricorso dell’esercente del bar non può essere accolto, essendo infondati i motivi che lo sostengono. Così statuisce la Cassazione penale , sez. V, sentenza 20.11.2013 n° 46334
Infondato appare il motivo di ricorso, in quanto l’imputato, nella sua qualità di proprietario del locale commerciale in cui è avvenuta la somministrazione di bevande alcoliche alle due minorenni, non può giovarsi, al fine di andare esente da responsabilità penale, del preteso errore in cui sarebbe caduto il suo dipendente, che, in realtà , non può essere qualificato in termini di errore scusabile.
La natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, infatti, impone una effettiva e necessaria diligenza nell’accertamento dell’età del consumatore, atteggiamento che, nel caso, come quello in esame, in cui la somministrazione è stata preceduta dalla richiesta, da parte del cameriere addetto alle consumazioni, dell’età dell’avventore, non può essere soddisfatto nè dalla presenza nel locale di cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcooliche ai minori, nè limitandosi a prendere atto della risposta del cliente sul superamento dell’età richiesta, ove ciò non corrisponda al vero. ( Cass., sez. 5, 5.5.2009, n. 27916).
In questo caso appare evidente che sull’esercente del bar grava una peculiare responsabilità , non potendo il gestore delegare al personale dipendente l’accertamento della effettiva età del consumatore, ma dovendo, invece, egli vigilare affinchè i lavoratori alle sue dipendenze svolgano con la dovuta diligenza i loro compiti ed osservino scrupolosamente le istruzioni al riguardo loro fornite dal gestore.
Tale obbligo non è stato adempiuto dal gestore del bar in questione.
La sentenza si spiega agevolmente in un’ottica di prevenzione, volta a sottoporre a sanzione, sia pure amministrativa, quelle condotte, potenzialmente pregiudizievoli per la salute, di vendita di alcolici a minorenni.
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