Nella prostituzione minorile la mera dichiarazione di una minorenne di avere un’età superiore a quella effettiva, non esclude la punibilità del cliente.
Un tale avvia un’attività prostitutiva, inducendo giovani ragazze incontrate nei locali notturni della città all’attività di meretricio. Tuttavia, onde evitare di reclutare minorenni, si limita a chiedere loro l’età, senza, peraltro, approfondimenti in merito . Dopo qualche tempo , l’attività viene scoperta dalla polizia e il tale in questione viene chiamato a rispondere penalmente di quanto perpetrato. Ai fini difensivi, egli invoca l’ignoranza dell’età delle ragazze avviate alla prostituzione, asserendo di aver chiesto loro l’età prima di introdurle nel giro della prostituzione.
La Cassazione con sentenza del 27-01- 2014, non accoglie le ragioni del tale in questione.
Preliminarmente, va detto che nel nostro ordinamento residua un margine di scusabilità dell’ignoranza sull’età della vittima, nel caso in cui si tratta di ignoranza inevitabile. In questo caso, però,l’ignoranza si deve intendere non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa.
Nell’interpretare tale profilo disciplinare la Cassazione afferma che in tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall’art. 602 quater c.p., in relazione all’ignoranza inevitabile circa l’età della persona offesa, è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto a chi entra in contatto con una minorenne. A tal fine, occorre dimostrare di aver fatto tutto il possibile per uniformarsi ai doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi ad uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza per il libero sviluppo psicofisico dei minori.
Non può, quindi, ritenersi sufficiente, per l’applicabilità della scusante, la mera dichiarazione della minorenne di avere un’età superiore a quella effettiva, quando, come nel caso prospettato, non si sia esperita alcuna puntuale verifica circa la veridicità dell’affermazione.
Deve , quindi escludersi la possibilità per il soggetto in questione, di invocare a propria scusante, l’ignoranza delle età delle sue vittime, con conseguente sua piena responsabilità a titolo di prostituzione minorile.