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Con baci e abbracci il preside ha commesso il reato di violenza sessuale

Per tale reato, non si richiede che l’atto sessuale sia finalizzato al soddisfacimento del piacere erotico del preside, essendo necessario e sufficiente che gli atti posti in essere, idonei ad esprimere il fine sessuale perseguito dal dirigente.

Nel caso prospettato il preside di un istituto scientifico, aveva in più occasioni convocato l’alunna al suo cospetto senza plausibili ragioni, inducendola in un caso a seguirlo sul terrazzo della scuola e, in un’altra occasione, all’interno del suo studio lasciato al buio ed, in tali contesti, l’aveva baciata sulle guance avvicinandola a sè, trattenendola per i fianchi quando si trovavano sul terrazzo della scuola e chiedendole di baciarlo mentre erano all’interno dello studio.
La Corte di appello ha confermato la decisione con la quale il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità penale del preside in ordine al reato di violenza sessuale.

Avverso tale pronuncia il preside propone ricorso per cassazione.

Il preside sostiene l’insussistenza del reato in quanto le condotte poste in essere non avrebbero la connotazione di atti sessuali, non avendo coinvolto alcuna zona erogena, nè essendo tali atteggiamenti caratterizzati dalla finalità di soddisfare la propria concupiscenza o l’istinto sessuale, trattandosi, semmai, di comportamenti inopportuni, peraltro posti in essere nel momento del saluto secondo le abitudini locali, come emerso dalle dichiarazioni rese dalla stessa alunna.

La Cassazione penale, sentenza 04.03.2014 n° 10248, ritiene il ricorso infondato.

Si è precisato (Sez. III n. 25112, 2 luglio 2007), alla luce delle precedenti elaborazioni giurisprudenziali, che una formulazione maggiormente convincente della nozione è quella che ricomprende negli atti sessuali tutti quegli atti oggettivamente idonei a compromettere la libertà sessuale del soggetto passivo, invadendo la sua sfera sessuale, mediante un rapporto corpore corpori, non riguardante, necessariamente, le zone genitali e che può estendersi anche a tutte le altre zone ritenute erogene.

Ribadendo quindi quanto già in precedenza sostenuto nella citata sentenza 7059/2012 deve affermarsi il principio secondo il quale “non essendo possibile classificare aprioristicamente come atti sessuali tutti quelli che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente individuabili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo con finalità diverse, come nel caso del bacio o dell’abbraccio, la loro valutazione deve essere attuata mediante accertamento in fatto da parte del giudice del merito, evitando improprie dilatazioni dell’ambito di operatività della fattispecie penale contrarie alle attuali condizioni di sviluppo sociale e culturale ma valorizzando ogni altro elemento fattuale significativo, tenendo conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l’azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte ed ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo“.

Dalla semplice descrizione degli episodi effettuata dalla Corte territoriale emerge chiaramente che, del tutto correttamente, la condotta del preside è stata definita come inusuale ed, altrettanto correttamente, tenuto conto del contesto in cui è stata posta in essere, ne è stata ritenuta la indubbia connotazione sessuale, escludendo che fosse limitata ad accompagnare il saluto.

Tali elementi significativi sono agevolmente desumibili dai dati fattuali, posto che le modalità degli incontri, le frasi ed i gesti rivolti all’indirizzo dell’alunna, le sue reazioni, il comportamento tenuto dal preside manifestano la piena coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale di una persona non consenziente.

 GENITORI, SCUOLA E DIRITTO

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