È reato di maltrattamenti l’abituale sofferenza imposta a bimbi appena avviati all’esperienza scolastica, durante la quale il “metodo” è risultato essere umiliante e vessatorio.
Il fatto
Una maestra elementare era riconosciuta colpevole, in appello, del reato di maltrattamenti, in quanto aveva sottoposto a maltrattamenti gli scolari affidati alle sue cure, fatti oggetto di ripetute ingiurie, di imposizioni mortificanti e, in alcuni casi, anche di atti di violenza fisica. La condotta tenuta dall’ insegnante nei confronti dei propri alunni, costretti a subire ogni sorta di sterile autoritarismo, di umiliazione e di vessazione, era stata provata con sufficiente chiarezza, in sede di giudizio.
La maestra ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, in particolare la nullità della sentenza per "incompletezza" della motivazione, perché non era stata presa in considerazione la documentazione scolastica (certificato di servizio e verbali degli organi collegiali) a lei favorevole, dalla quale nulla emergeva circa l’asserito comportamento illecito contestatole, e non si era considerato che, nell’anno scolastico in questione, la sua presenza a scuola era stata molto limitata (circa 100 giorni). La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, sentenza n. 43673/2002, ha rigettato il ricorso.
Il giudice di merito ha accertato che il metodo di insegnamento e di educazione della maestra era caratterizzato dall’imposizione di un regime di vita scolastica assolutamente ed inutilmente umiliante e vessatorio per i piccoli discenti, costretti a subire ogni sorta di mortificazione e a respirare un clima di vero e proprio terrore, con intuibili riflessi negativi sull’equilibrio del loro sviluppo psichico e sullo stesso profitto didattico: i bambini venivano costretti a stare in piedi per ore, a imitare gli animali, ad assistere – impotenti – alla distruzione di giochi che avevano portato da casa; venivano aggrediti verbalmente con espressioni ingiuriose e, a volte, anche fisicamente con percosse.
La ricostruzione della condotta tenuta dalla maestra configura il reato di maltrattamenti: si coglie, invero, l’abituale sofferenza imposta a bimbi che si erano appena avviati dall’esperienza scolastica. Il metodo della maestra – come accertato dalla Corte territoriale – era connotato da atteggiamenti lesivi del patrimonio morale e dell’integrità fisica dalle piccole vittime, rese abitualmente dolorosa e sofferta la relazione di queste con la loro insegnante. Le ragioni della maestra esposte col ricorso sono inidonee a scalfire la sentenza impugnata.
Il mancato esame della documentazione favorevole all’imputata, infatti, non riveste carattere di decisività, considerato che l’assenza di iniziative disciplinari a carico della maestra o comunque di interventi da parte degli organi collegiali scolastici nei confronti della medesima non esclude la veridicità di quanto accertato a suo carico. Né i lunghi periodi di assenza da scuola della maestra, nel corso dell’anno scolastico, devono indurre ad escludere il reato e a ritenere episodici i singoli fatti verificatisi. Ad integrare l’abitualità della condotta, invero, è sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, unificati dalla medesima intenzione criminosa, anche se succedutisi per un limitato o per limitati periodi di tempo e anche se gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità, determinati – per altro – dall’assenza dell’agente.
Avuto riguardo, infatti, ai metodi educativi praticati dalla maestra, non può considerarsi ogni singolo episodio vessatorio in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio, ma la condotta della predetta va valutata nel suo insieme, proprio perché espressione del suo rapportarsi, come insegnante, agli alunni, con l’effetto che i periodi di assenza dalla scuola della prevenuta vanno apprezzati come mere "parentesi", le quali non determinarono alcuna soluzione di continuità della censurabile scelta educativa della predetta.

