La giurisprudenza afferma che quando non esiste la imprevedibilità del fatto e la sua conseguente inevitabilità il docente è sempre responsabile.
Nella qualità di genitore di un minore un tizio citava in giudizio il Ministero della pubblica istruzione davanti al Tribunale, affinchè fosse condannato al risarcimento dei danni patiti dal figlio durante lo svolgimento di una gita scolastica. Il Tribunale rigettava la domanda, mentre, la Corte d’appello la accoglieva. Contro la sentenza della Corte d’appello propone ricorso il Ministero della pubblica istruzione.
Rileva il Ministero che la Corte d’appello non avrebbe inquadrato il tipo di prestazione di vigilanza che poteva essere in concreto preteso nei confronti degli insegnanti.
La Cassazione ha avuto cura di precisare che nella specie dovevano essere applicati sia l’art. 1218 che l’art. 2048 cod. civ., poichè il danno patito dall’alunno era da ricondurre in parte a sua stessa responsabilità, ed in parte a quella dei suoi compagni che, insieme a lui, erano saliti su di una catena determinando il crollo del pilastro di appoggio, con conseguente danno.
La Corte territoriale ha infatti osservato che l’incidente si è verificato nel mentre la scolaresca di cui faceva parte l’alunno si era fermata nei pressi di una tenuta per fare alcune fotografie. In quella occasione un gruppo di sei o sette ragazzi, fra i quali l’alunno in questione , era salito su di una catena di ferro esistente tra due pilastri di mattoni, determinando in tal modo il distacco della catena ed il conseguente crollo di uno dei pilastri.
Ha quindi ritenuto la Corte territoriale che le modalità del fatto consentivano di escludersi la sussistenza della prova liberatoria in mancanza di elementi dai quali poter desumere la imprevedibilità del fatto e la sua conseguente inevitabilità, anche perchè non era emerso che i docenti accompagnatori avessero adottato misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi. D’altra parte, la “naturale vivacità dei ragazzi di tredici anni” faceva sì che l’uso improprio della catena non potesse considerarsi un evento imprevedibile per gli insegnanti.
La sentenza rileva che si stava svolgendo una gita scolastica e che i ragazzi stavano facendo alcune fotografie, contesto nel quale è evidente che sarebbe stato onere dei docenti attivarsi in modo da fare sì che i ragazzi – in numero di sei o sette – scendessero dalla catena immediatamente, in modo da evitare di creare un contesto potenzialmente pericoloso; d’altra parte, la sollecitazione di una catena fino al punto di fare crollare il pilastro al quale essa era attaccata “deve” essersi protratta per un minimo di tempo, nel quale una qualche iniziativa poteva essere assunta. Ma non risulta che ciò sia accaduto, e su questo punto l’onere della prova spettava chiaramente all’amministrazione oggi ricorrente. Il ricorso è rigettato:CASSAZIONE 4 febbraio 2014, n.2413.
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