Per sottrarsi a tale responsabilità, i genitori devono dimostrare di aver impartito al figlio un’educazione sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità.
Il caso prospettato ha per oggetto un incidente verificatosi in Roma allorchè una ragazza , all’epoca di anni sedici, attraversava il passaggio pedonale , con il semaforo rosso per i pedoni, mentre sopravveniva una moto. Il proprietario della moto proponeva domanda di risarcimento danni nei confronti della ragazza e dei suoi genitori , nell’assunto che era stato la ragazza ad investire la moto.
La Corte di appello di Roma riteneva la colpa concorrente del motociclista e del pedone, ma avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il motociclista. In particolare il motociclista rileva che, trattandosi come si legge in sentenza, di una «violazione delle regole del vivere civile», la Corte di appello ha motivato in maniera incongrua allorché ha escluso la responsabilità dei genitori, cui spetta, per l’appunto, insegnare dette regole.
In via di principio si rammenta che la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all’art. 147 cod. civ. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.
D’altra parte se è vero che oggi è sempre più anticipato il momento in cui i minori si allontanano dalla sorveglianza diretta dei genitori, vanno a scuola da soli, possono anche girare in motorino, è pur vero che l’obbligo di vigilanza dei genitori non è stato certo annullato, ma assume, piuttosto, contorni diversi; mentre il compito di impartire insegnamenti adeguati e sufficienti ad affrontare correttamente la vita di relazione deve essere assolto, se del caso, anche con maggiore rigore proprio in ragione dei tempi in cui avviene l’emancipazione dal controllo diretto dei genitori.
In altri termini, se l’ordinamento autorizza i minori (previo ottenimento di un "patentino") a circolare in motorino o anche in un’auto elettrica, non per questo lo stesso ordinamento ha esonerato gli esercenti la potestà dalla responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza dalle regole di circolazione da parte dei figli minori, né tantomeno presume – ma, anzi, esige – che i genitori abbiano impartito al figlio quegli insegnamenti necessari e sufficienti alla piena consapevolezza dei pericoli che derivano dalla circolazione e all’osservanza delle regole della strada.
La corte di Cassazione, sez. III civile , sentenza 19 febbraio 2014 3964, accoglie la tesi del motociclista.
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