NON SEMPRE SI DEVE GIUSTIFICARE UN MINORENNE

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Chi non sbaglia mai? Quando è un minore a commettere un errore si è portati a giustificare, o a perdonare. Se lo sbaglio si ripete, però, e la replica è pesante, cade ogni forma di beneficio.

Generalmente nella scuola, come nella vita sociale, si cerca di giustificare il minore che commette un reato tenendo conto che si tratta di “minori”, vale a dire di ragazzi la cui personalità è in formazione per cui è opportuno prendere in considerazione e valorizzare ogni sintomo di evoluzione in positivo.

Però, la Cassazione, Sez. VI, Penale, sentenza 1 aprile 2009, n. 14380, pur accettando tali principi, presenti in altre pronunce della Suprema Corte, ha ritenuto di non concedere ad un ragazzo il beneficio della sospensione condizionale della pena, perché soggetto pericoloso, capace di ripetere il reato.

Il caso
Un minore che spacciava droga , era stato trovato in possesso di oltre 500 g di stupefacente, per cui erano chiamati a giudicare il fatto i Giudici minorili
Nella specie va premesso che la "pericolosità" è una qualità, un modo di essere del soggetto, anche minorenne, da cui si deduce la probabilità che egli commetta nuovi reati. La pericolosità quindi, coincide solo con la dimensione prognostico-preventiva della capacità criminale. In tale quadro valutativo, è evidente che, solo laddove sia esclusa la generica pericolosità sociale del minorenne, è possibile passare all’ulteriore fase di opzione nella risposta giudiziaria in termini di sospensione condizionale della pena , oppure di concessione del più ampio beneficio del perdono giudiziale.

Inoltre, «la prognosi relativa alla commissione di ulteriori reati, ai fini della sospensione condizionale della pena deve tener conto – quando si tratta di minori – della "personalità in formazione", valorizzando ogni sintomo di evoluzione in positivo – se esistente – ed utilizzando, con cautela, eventuali fonti di accertamento aspecifiche e non perfettamente aggiornate (Cass. Penale sez. 5^, 3310/1996 Rv. 204249, Manuli), peraltro, con il preciso limite che non può negarsi il detto beneficio della sospensione condizionale della pena qualora il giudizio, relativo alla prognosi non favorevole per il futuro, sia stato fondato soltanto sul comportamento "post factum" dell’imputato».

Nel caso che trattiamo quest’oggi, i giudici di merito hanno fatto buon governo delle regole suindicate, ed hanno correttamente desunto la generica pericolosità sociale dell’accusato, ancorandola ad un dato sintomatico di indiscutibile affidabilità, anche prognostica, e cioè che la quantità di stupefacente, detenuta (510 grammi di cocaina) da un ragazzo, poco più che sedicenne, poteva trovare giustificazione, secondo massime di comune esperienza, soltanto attribuendo al giovanissimo accusato un ruolo ed uno spessore criminale idoneo a fondare la negatività della prognosi, laddove non compensato – come risultato nella specie – da una personalità e qualità in grado di neutralizzare i concreti profili di probabilità di reiterazione dell’illecito.

Sulla base di queste valutazioni, i Giudici minorili hanno rigettato la richiesta del beneficio della condizionale.

GENITORI, SCUOLA E DIRITTO