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L’animatore travolge un minore causandogli lesioni: non è reato

L’animatore, tenuto alla vigilanza ed alla protezione di un minore, è chiamato a porre in essere una condotta che, talvolta, nel doveroso intento di arginare una situazione rischiosa generata dal minore da sorvegliare, implica qualche rischio.

Nel caso analizzato, il Giudice di pace assolveva l’animatore di un centro vacanze, accusato di aver cagionato lesioni personali ad un minore, travolgendolo mentre lo inseguiva per riportarlo nel gruppo di giochi. La pronunzia veniva riformata dal Tribunale che, a seguito di impugnazione della parte civile, aveva, invece, affermato la penale responsabilità dell’ animatore. Ricorreva, quindi, per cassazione l’animatore.

Secondo la Suprema Corte vi era una situazione di pericolo dovuta al comportamento irregolare del minore; e l’animatore la fronteggiò nell’unico modo possibile, ponendosi all’inseguimento del piccolo fuggitivo tenendo un comportamento nel quale non è possibile scorgere la violazione di alcuna prescrizione cautelare. La questione di cui ci si occupa qui è espressione di un tema più generale cui questa Corte suprema ha già fatto cenno (Sez. IV, 22/11/2011, Rv. 251941): non sempre il rischio inerente ad una data attività può essere eliminato del tutto per effetto di condotte appropriate. Si parla, allora, di rischio consentito. Esistono, in effetti, differenti categorie di rischio, il quale è consentito entro determinati limiti.

Si tratta di attività che comportano una misura di pericolosità in tutto o in parte ineliminabile e che, tuttavia, si accetta che vengano esercitate perchè, per esempio, afferenti ad importanti ambiti produttivi, scientifici, medici. Il rischio non può essere evitato ma deve essere governato, mantenuto entro determinati limiti. Talvolta è difficile stabilire qual sia il punto di equilibrio, la linea di confine che segna il passaggio dal lecito all’illecito. Qualche volta vi provvede direttamente il legislatore; vi provvede ogni tanto l’autorità amministrativa, indicando le modalità dell’attività; ma, nella maggior parte dei casi, questi vincoli di carattere normativo non si riscontrano ed, anche quando si rinvengono, spesso non sono esaustivi. Infatti le normative prevenzionistiche sono spesso datate o per qualche ragione inadeguate e quindi l’operatore è costretto a dover pur sempre acquisire gli strumenti di conoscenza o operativi necessari per governare, cautelare al meglio il rischio di cui è gestore.

Questa multiforme incertezza che caratterizza gran parte della moderne attività cui si interessa il diritto penale, conduce ad un risultato assai impegnativo: l’arbitro che stabilisce il punto di confine tra il lecito e l’illecito finisce per essere proprio il giudice, con l’aiuto, nella maggior parte dei casi, degli esperti. Ciò lascia ben intendere che l’apprezzamento in ordine al superamento dell’ideale linea di confine tra lecito ed illecito va compiuto con prudente discernimento.
Alla stregua di tale dispiegamento dello scenario concettuale è agevole cogliere che all’animatore, nelle condizioni sopra descritte, non può essere mosso alcun addebito. Egli era tenuto a rendere inoffensivo il minore che, come altre volte, si era lasciato andare ad un comportamento irregolare e pericoloso.

Tenne l’unico contegno ex ante congruo, inseguendo il minore per fermarlo. In quel frangente, senza colpa di alcuno, accadde un evento che complicò le cose: la caduta in terra del minore che a sua volta generò l’urto e le lesioni. Certamente una eventualità del genere non era del tutto imprevedibile: la caduta nel corso della fuga non è evento proprio straordinario, insolito. Tuttavia ciò che conta e che scrimina, escludendo il profilo obiettivo della colpa, è che il rischio dell’urto involontario era ineliminabile e comunemente accettato; si collocava entro una strategia d’intervento plausibile, scevra da incaute esagerazioni.

L’animatore, dunque, era autorizzato ed anzi chiamato ad agire, per cautelare il minore, pur in presenza del rischio che potesse accadere un accidente del genere di quello verificatosi.
Per questi motivi la CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – SENTENZA 31 gennaio 2013, n.4955, accoglie il ricorso dell’animatore.

(Fonte foto: Rete Internet)

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