La Corte d’appello di Bari condanna l’Ente comunale a pagare un’esosa somma in denaro per risarcire marito e figli di un’insegnante di scuola materna morta in corso di servizio.
Il Comune di Terlizzi propone ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che lo ha condannato, in solido con il MIUR, al pagamento della somma di Euro 310.000,00, a titolo di risarcimento del danno per la morte di una insegnante di ruolo di scuola materna, avvenuta per arresto cardiaco in corso di servizio.
Il comune, sotto il profilo della violazione di legge, chiede se esso "può essere condannato al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali per il decesso di una insegnante dipendente MIUR e se può rinvenirsi il fatto colposo nella violazione della L. n. 444 del 1968, art. 7". Premessa l’ammissibilità, in tema di protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore, va considerato che il Comune è obbligato, dalla L.18 marzo 1968, n. 444, art. 7 a curare la manutenzione degli edifici adibiti a scuola materna e che tale obbligo, di natura pubblicistica, incide sul diritto primario alla salute (art. 32 Cost.) di coloro che l’immobile sono tenuti a frequentare come docenti, discenti o personale comunque dipendente dal MIUR. Ne discende la responsabilità del Comune per la violazione di tale diritto in conseguenza del proprio inadempimento, una volta che in fatto sia stato accertato il nesso causale tra detto inadempimento ed il fatto dannoso.
Il comune lamenta la violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., chiedendo nel quesito di diritto se il giudice "possa attribuire nella produzione dell’evento esclusiva efficienza causale alla insalubrità dei locali ove si è svolta l’attività lavorativa, anche in presenza di una conclamata grave patologia cardiaca (idonea anche da sola a produrre la stessa causa di morte)". La cassazione ritiene questo motivo inammissibile, in quanto il vizio lamentato, sostanziandosi in un vizio di motivazione, avrebbe dovuto semmai farsi valere nella fase di giudizio precedente.
Il Comune ricorrente ritiene, altresì, inammissibile il riconoscimento del danno biologico iure hereditatis (diritto al risarcimento da trasferire agli eredi) e del danno patrimoniale. Quanto al danno biologico iure hereditatis la Cassazione motiva questo diritto con la circostanza (non contestata) che "la sig.ra D. P. non decedette all’istante senza maturare il diritto al risarcimento da trasferire agli eredi, ma subì un progressivo deterioramento delle sue condizioni di salute e, dunque, tale danno va collegato alla lunga durata della malattia e alla progressiva sofferenza sino alla morte per un apprezzabile lasso di tempo".
La Cassazione Civile, Sez. 3, 27 giugno 2011, n. 14107, per i motivi esposti, rigetta il ricorso.
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