Induzione alla prostituzione di una minorenne

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La custodia cautelare in carcere è da considerare l’unica misura adeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva specifica di chi tenta di indurre una minorenne alla prostituzione.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere a carico di un signore , il quale aveva tentato di indurre una minore , di anni 16, adescata su internet, a prostituirsi, partecipando a feste private, in cui avrebbe dovuto esibirsi indossando solo un perizoma ed intrattenere i partecipanti, lasciandosi palpeggiare dagli stessi.

Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame, ha confermato il mantenimento della misura in atto. La difesa del signore in questione ha proposto ricorso per cassazione sostenendo il vizio di motivazione in ordine alla fattispecie del reato astrattamente ipotizzata, in quanto la condotta ascritta, di certo, non può farsi rientrare nella sfera dell’art. 600 bis co. 1, vale a dire reclutare e indurre alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18, ma semmai, nella meno grave ipotesi, prevista dal co 2 della stessa disposizione, vale a dire organizzare o controllare la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto.

Il ricorso è inammissibile: Cassazione penale , sez. III, sentenza 16.07.2014 n° 31184. La Corte ha evidenziato come la condotta del soggetto in questione, obiettivamente desumibile dai termini dell’approccio informatico e dai ripetuti contatti, anche di persona, con la minore sia stata quella di convincere la minorenne a partecipare, dietro compenso e previa selezione, a feste private durante le quali la minore avrebbe dovuto prestarsi ad atti sessuali , con qualunque dei partecipanti lo volesse.

L’opera di convincimento a tale scopo, tesa a superare le obiezioni e le resistenze morali della minore, è stata insistente e prolungata, espressa sia tramite conversazioni sul network, sia, in seguito, con pressanti richieste di prendere una decisione e fornire una risposta. Il signore in questione ha, dunque, cercato di blandire, incoraggiare e condizionare il processo volitivo della vittima in relazione a prestazioni sessuali retribuite con un numero indeterminato di potenziali clienti, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Sul punto, con un discorso giustificativo del tutto esaustivo ed esente da vizi logici, il decidente evidenzia la pericolosità sociale della personalità dell’indagato, che rende particolarmente intenso il pericolo di recidiva specifica, valutando la natura del reato contestato, rispondente ad istinti difficilmente comprimibili e controllabili, e le modalità seriali ed insidiose con le quali il soggetto in questione agisce per adescare in "rete" il soggetto minorenne.

In dipendenza delle superiori considerazioni, ad avviso del giudice di merito, la custodia cautelare in carcere è da considerare l’unica adeguata a fronteggiare tale pericolo, vista, altresì, la facilità di accesso ad internet, anche mediante una semplice connessione da utenza cellulare, al di fuori di ogni possibilità di controllo.
(Fonte foto: Rete Internet)

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