Il tribunale amministrativo del Lazio ha decretato: le sentenze valgono anche per gli anni precedenti.
Risale al 2010 la sentenza n. 80 della Corte Costituzionale che stabilisce, in base all’art. 3 co 3 della L. 104/92, il dovere di attribuire ore di sostegno scolastico in deroga lì dove siano presenti situazioni di particolare gravità.
Da quel giorno, si è registrato un incremento dei ricorsi presentati dalle famiglie di alunni disabili ai tribunali amministrativi. In tutti i casi dove i ricorsi sono stati presentati, davanti ad una evidente e certificata patologia, l’assegnazione di ore di sostegno in deroga è andata in porto. Anche se, nei mesi scorsi, è stato raggiunto un ulteriore e notevole risultato.
All’interno della Sentenza Breve 7783/13 del 31 luglio scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha deliberato che tale provvedimento vale anche per gli anni successivi al suo pronunciamento. È precisato, infatti, all’interno della sentenza, che nel caso in cui l’attestazione di grave disabilità dell’alunno provenga da una minorazione non peggiorativa, essa può valere anche per richieste effettuate negli anni successivi al ricorso e per l’intero percorso scolastico frequentato.
Salvatore Nocera, Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale, ha dichiarato: "è interessante ed innovativa rispetto alla Sentenza del Consiglio di Stato n° 2231/10 secondo la quale invece, potendosi avere dopo la decisione delle variazioni sulla situazione di gravità, le sentenze dei TAR sulle deroghe per il sostegno debbono valere esclusivamente per l’anno scolastico per il quale sono pronunciate". Grazie all’introduzione di questa decisione che evita ulteriori costi per successivi ricorsi ci si augura che la tendenza assunta venga confermata anche da altre disposizioni dei TAR.
(Fonte foto: Rete Internet)
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