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I DANNI DEI FIGLI SCOSTUMATI LI PAGANO I GENITORI

I genitori sono responsabili per gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa.

Il fatto
I genitori di un ragazzo minorenne denunciavano al Tribunale di Bologna, i genitori di un altro ragazzo, anch’egli minorenne, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal loro figlio, per un incidente verificatosi durante lo svolgimento di una partita di calcio.

I genitori sostenevano che il figlio era stato vittima di una “testata“ da parte dell’altro ragazzo, a gioco fermo. Il ragazzo autore del danno veniva condannato al risarcimento dei danni, ma le domande risarcitorie nei confronti dei genitori esercenti la potestà sul minore venivano rigettate. Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’appello. Sicché ai genitori del danneggiato non è rimasto altro che ricorrere in cassazione.

Motivi della decisione
La Cassazione con sentenza del 6 dicembre 2011, n. 26200 ha accolto il ricorso ed ha affermato che i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. 13.3.2008 n. 7050; Cass. 20.10.2005 n. 20322; cass. 11.8.1997 n. 7459). La norma dell’art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati).

In relazione all’interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma, offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere ed all’indole del minore.

Inoltre, l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su di un minore, può essere ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c. (Cass. 7.8.2000 n. 10357). Nella specie, non solo una tale prova liberatoria non è stata fornita, ma le modalità stesse del fatto sono tali da apparire suscettibili di essere interpretate come indice di un deficit educativo.

La ricostruzione del fatto operata dalla Corte è del seguente tenore: «…il N., nel corso di una partita di calcio, ebbe a colpire con una violenta testata alla bocca il giocatore della squadra avversaria T. M. e ciò mentre il gioco era fermo e senza avere in precedenza subito un’aggressione da parte del T.». Ora, in considerazione di questo accertamento in fatto – rilevante e non contestato -, la Corte ha ritenuto che nessun rilievo, infatti, acquista né la impossibilità di intervento nel corso della competizione da parte dei genitori, né un dovere di vigilanza che, in questo caso, potrebbe ritenersi spettare agli organi sportivi. Ciò che è rilevante è il difetto di un adeguato insegnamento educativo che ha permesso al minore di ritenere lecito od anche solo consentito – nell’ambito di un evento sportivo ed in assenza di una qualche giustificazione anche solo presunta – un comportamento così violento, impulsivo ed ingiustificato in danno di un altro minore, giocatore anch’egli.

Pertanto, ai sensi dell’art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

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