In caso di incidente e di infortunio al passeggero minorenne, la responsabilità è dei genitori del guidatore (se anch”egli minorenne).
Il caso
La Cassazione aveva attribuito ai genitori una responsabilità per fatti di un figlio diciassettenne, che trasportava sul suo ciclomotore altro minorenne, quando veniva investito da un’autovettura proveniente dall’opposto senso di marcia, che aveva improvvisamente operato una svolta a sinistra. Il minore trasportato aveva subito in conseguenza del sinistro gravi lesioni personali con postumi permanenti e la Corte attribuiva la responsabilità avvenuta sia al conducente dell’auto sia ai genitori del conducente del motorino per mancata educazione e per omesso controllo.
La Cassazione tra i vari motivi esplicitati, ha considerato anche il fatto che il minore, conducente del motorino, al momento del sinistro stava trasportando il suo amico, anch’egli minore, nonostante il ciclomotore fosse omologato per il trasporto del solo conducente, per cui sulla base di nozioni tecniche di patrimonio comune, ha tratto la conseguenza logica che tale fatto avesse certamente influito sulla determinazione del sinistro in termini di manovrabilità del mezzo e di possibilità d’arresto.
E non è dubitabile che costituisca massima d’esperienza comune la circostanza che l’impianto frenante di un ciclomotore, progettato per una sola persona, abbia un’efficacia, ben minore, quando il mezzo sia appesantito per effetto del maggior peso determinato dalla presenza di un passeggero a bordo.
Pertanto la Suprema Corte ha ritenuto, con Sentenza 21 ottobre – 29 novembre 2011, n. 25218, che si configura la responsabilità di cui all’art. 2048 c.c. in capo ai genitori che non dimostrino di aver svolto una adeguata vigilanza sulla condotta del proprio figlio minore in ordine all’utilizzo del ciclomotore, da cui sia poi derivato danno a terzi.

