Per lo stato di adottabilità è sufficiente che il minore si trovi ad essere privo non transitoriamente di “assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”.
La Corte di appello rigettava gli appelli proposti rispettivamente da madre e nonna materna dei minori avverso la sentenza con la quale il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei predetti minori.
In particolare, la Corte di appello osservava che le relazioni dei servizi sociali con le quali si evidenziavano la gravità dei limiti dei genitori nella cura ed assistenza dei figli, escludevano per i predetti minori la possibilità di uno sviluppo sufficientemente equilibrato in seno alla famiglia di origine. In particolare, il padre era risultato del tutto assente non solo nel processo, ma anche nella vita dei figli.
La madre, d’altro canto, pur essendo emerso in modo lampante il suo sincero e profondo amore per i figli, era affetta, come risultava dalle relazioni dei consulenti e da quelle dei servizi sociali, da un «"disturbo della personalità" con "funzionamento psicologico paranoide, caratterizzato da affetti, impulsi ed idee intollerabili che vengono disconosciuti e attribuiti ad altre persone. Tale condizione, secondo le relazioni in atti, aveva determinato «una situazione di grave trascuratezza e di grave sofferenza psichica» a carico dei minori.
L’inidoneità genitoriale non era contraddetta dai provvedimenti assunti nei confronti dei figli più grandi della signora; rispetto ad essi, infatti, l’interiorizzazione dell’immagine materna, migliore e più assidua di quella offerta ai figli più piccoli, si era spinta molto avanti sicché una troppo radicale separazione sarebbe stata controproducente e, pertanto, era risultata più idonea la misura dell’affidamento. La madre propone ricorso per cassazione e lamentava che la Corte di appello aveva affermato la sussistenza dello stato di abbandono in una situazione nella quale, come aveva dato atto la stessa sentenza impugnata, era indiscutibile il profondo e sincero amore di essa verso i figli.
Il motivo è infondato. Lo stato di adottabilità di un minore non richiede come presupposto indispensabile la mancanza di amore dei genitori per il figlio poiché, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 184/1983, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di «assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi».
Ne consegue che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio che renda il genitore, ancorchè ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3389; Cass. 29 ottobre 2012, n. 18563).
Per questi motivi la Cassazione civile , sez. I, sentenza 21.03.2014 n° 6755 rigetta il ricorso.
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