Ci sono fatti che non vanno portati in cassazione, come quello che riportiamo di seguito.
Una donna minaccia i genitori di un giovane di rivelare la relazione extraconiugale che ha avuto con il loro figlio se non pagano 40.000 euro portati da una scrittura privata di promessa di pagamento firmata dal loro stesso figlio. Denunciata dai genitori e condannata sia in primo grado che in Corte di Appello per il delitto di tentata estorsione, la donna ricorre in cassazione.
Nel ricorso proposto la donna deduceva violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione, in quanto le parole rivolte ai genitori del giovane non erano state minacciose, ma si erano concretate in lamentele e richieste di aiuto, limitandosi a manifestare l’intenzione di far valere i propri diritti nelle sedi competenti o a esprimere il timore che il proprio figlio, vedendo la madre in difficoltà , chissà quale reazione avrebbe avuto; d’altro canto la reazione dei genitori non era stata di paura, poiché invitarono la donna ad andarsene da casa loro.
La Cassazione penale, sez. II, sentenza 24.05.2013 n° 22349 ritiene il motivo di ricorso manifestamente infondato ovvero non consentito nel giudizio di legittimità .
È manifestamente infondato, poiché, come osservato dalla sentenza impugnata, la donna ha avanzato pretese non giuridicamente tutelate rivolgendosi a soggetti cui non ineriva alcun obbligo giuridico, con parole minacciose sia mediante riferimento ad un intervento del proprio figlio (“io non rispondo di come si comporterà con voi”) sia altrimenti (“se voi non mi date questi soldi io sfascio la famiglia”).
Il motivo neppure è consentito nel giudizio di legittimità , poiché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, in realtà chiede a questa Corte di legittimità una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

