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Con la separazione giudiziale per relazione omosessuale si pone il problema dell’ affido condiviso.

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Il legislatore, nell’introdurre la disciplina dell’affidamento condiviso ha evidenziato che la novità della legge risiede nel fatto che non si tratta solo di affidamento ad entrambi i genitori, bensì di “affidamento fondato sul consenso di gestione”

Nel caso prospettato, i giudici affidavano in modo condiviso i figli ai genitori, ritenuti entrambi dal CTU idonei ad assolvere al loro ruolo genitoriale. Non veniva ritenuto rilevante a tal fine il fatto che la separazione fosse addebitabile alla moglie a causa della relazione extraconiugale da lei intrattenuta con una ex allieva della sua scuola di danza, a seguito del lento emergere nella donna della consapevolezza della propria omosessualità Così stabiliva ilTribunale Roma, sez. I, sentenza 07.10.2012 n° 19545l.

Si affidano,quindi, in modo condiviso i figli ai genitori, ritenuti entrambi dal CTU idonei ad assolvere al loro ruolo genitoriale. I figli incontreranno in modo pressochè paritario padre e madre, anche se si ritiene di individuare la loro residenza prevalente presso la casa familiare con la madre che ne è la proprietaria.

In ordine al regime di frequentazione padre-figli si ricorda che il legislatore, nell’introdurre la disciplina dell’affidamento condiviso, già utilizzando tale terminologia, diversa da quella precedente contenuta nella legge di divorzio di “affidamento congiunto”, ha voluto evidenziare che la vera novità della legge risiede nel fatto che non si tratta solo di affidamento ad entrambi i genitori, bensì di ” affidamento fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione, appunto. Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l’altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sè (cosìCass. n. 785/2012).

Entrambi i coniugi hanno chiesto infine il risarcimento del danno sofferto, allegando, ciascuno, il comportamento dell’altro gravemente violativo dei doveri coniugali e dei diritti personalissimi.
Orbene, quanto alla domanda del marito, si rileva, come ben chiarito dalla Cassazione, che è diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell’altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all’art. 2 Cost; se la volontà di separarsi trova la sua ragion d’essere nella violazione da parte dell’altro dell’obbligo di fedeltà in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall’ordinamento è costituita dall’addebito con le relative conseguenze giuridiche; tale violazione, però, non è sufficiente di per sè a integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l’abbia compiuta, nè è sufficiente la prova della sola sofferenza psichica causata dall’infedeltà e dalla percezione dell’offesa che ne deriva, occorrendo l’accertamento – nel caso si lamenti un danno psicologico – o di una fattispecie di reato o la violazione di un diritto costituzionalmente protetto. Nel caso di infedeltà, occorre dimostrare, ad esempio, che per le modalità in cui è stata condotta la relazione essa abbia dato luogo ad esempio alla lesione della dignità o dell’immagine.

Nella specie, il comportamento della moglie, che ha determinato l’accoglimento della domanda di addebito perchè esso ha reso al marito impossibile la convivenza, non può però considerarsi causa di responsabilità civile non risultando che la relazione extraconiugale per le modalità cui è stata condotta abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sè insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto.
(Fonte foto: Rete internet)

 GENITORI, SCUOLA E DIRITTO

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