Nel caso di relazione extraconiugale caratterizzata dalla segretezza e clandestinità, il rifiuto del presunto genitore di sottoporsi al test di DNA può essere la prova della sua paternità.
Un uomo, coniugato con prole, aveva interrotto la relazione sentimentale con una donna, dopo aver saputo che era in stato di gravidanza e senza aver mai contribuito al mantenimento del minore, nonostante le richieste da essa formulate al riguardo.
Con la sentenza di primo grado, è stata accolta la domanda di accertamento giudiziale di paternità naturale proposta dalla donna nei confronti del presunto padre, sul rilievo dell’ingiustificato rifiuto di sottoposi alla prova del DNA. A tale proposito, la Corte d’Appello ha affermato che le dichiarazioni materne non sono del tutto inutilizzabili, ma devono essere valutate al pari degli altri elementi di fatto accertati.
Tra tali elementi, primario rilievo deve essere attribuito al rifiuto ingiustificato di sottoporsi all’esame del DNA, il quale, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, costituisce comportamento processuale valutabile anche in assenza della prova di un qualsiasi rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre naturale, atteso che proprio la mancanza di prove oggettive, ben difficilmente acquisibili, giustifica il ricorso alla prova ematologica, il cui esito consente di escludere o accertare in modo sostanzialmente certo la contestata paternità (Cass. 10377 del 1997).
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il presunto padre.
Nel sostenere la sua difesa, il padre formula il seguente quesito di diritto: “nel giudizio diretto ad ottenere sentenza dichiarativa di paternità naturale, in mancanza di prove o indizi gravi, precisi e concordanti della asserita relazione, solo dichiarata ma non provata, può il rifiuto di una parte di sottoporsi agli esami ematologici costituire comportamento rilevante ed integrativo che concorre alla formazione del convincimento del giudice?”
La Cassazione al riguardo afferma che le ragioni del rifiuto del convenuto, nel caso prospettato, non fondate su alcuna giustificazione plausibile, attesa la tipologia, del tutto non invasiva ed innocua,dell’esame da svolgere, il cui esito consente non solo di escludere in modo assoluto la paternità, ma anche di confermarla con un grado di probabilità che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera normalmente il 99 per cento (Cass. 6550 del 1995), non sono giustificate. Ne consegue che la decisività di tale mezzo di prova costituisce un rilevante criterio di valutazione del comportamento processuale (Cass. 6217 del 1994) della parte.
La Cassazione civile , sez, I, sentenza 17.07.2012 n° 12198, rigetta il ricorso del padre naturale.
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