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ASSENZE INGIUSTIFICATE A SCUOLA E RESPONSABILITÁ DEI GENITORI

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Anche in presenza di numerose assenze da scuola ingiustificate, i genitori non commettono reato se i figli vengono comunque ammessi alla classe successiva.

Il caso.
I genitori dei minori H. I. e H. L., senza giustificato motivo, non hanno fatto impartire ai loro figli l’istruzione obbligatoria.
Il Giudice di Pace, sulla base di testimonianze, che pur risultando svariate assenze dalle lezioni, i minori erano stati ammessi a frequentare la classe successiva, e quindi non sussisteva la prova di un danno effettivo cagionato ai medesimi, quale conseguenza della mancata osservanza dell’obbligo scolastico.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma riteneva che la promozione alla classe successiva era un fatto irrilevante, non eliminando essa il debito di apprendimento maturato per mancata frequentazione.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 16.12.2008, essendo la sentenza inappellabile, trasmetteva gli atti alla Corte di Cassazione, che si è espressa nel seguente modo:

Non sussiste il reato di cui all’art. 731 c.p. a carico dei genitori che abbiano fatto saltare più volte, e senza giustificato motivo, le lezioni scolastiche ai propri figli se, nonostante ciò, i bambini siano stati comunque ammessi a frequentare la classe successiva. Manca, in questo caso, la prova di un danno effettivo cagionato ai minori stessi, quale conseguenza della mancata osservanza dell’obbligo scolastico. Corte di Cassazione. Sentenza 22 giugno – 05 ottobre 2010, n. 35705

Motivazione della sentenza.
È stato accertato, sulla base di testimonianze, che i minori, pur essendosi assentati dalle lezioni per numerosi giorni, avevano superato l’anno scolastico, ed erano stati ammessi a frequentare la classe successiva.
È indubitabile, quindi, che, secondo quanto ritenuto dall’autorità scolastica, i minori, nonostante le assenze, avevano ricevuto l’istruzione necessaria per essere promossi. Correttamente pertanto è stato ritenuto (a prescindere dall’esistenza del “danno”) insussistente il reato di cui all’art. 731 c.p. che sanziona chi omette, senza giusto motivo, di impartire al minore o di fargli impartire l’istruzione elementare.

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