La società di nettezza urbana del comune aveva chiesto ai lavoratori il risarcimento dei danni. Ma ha fatto harakiri…
Ha fatto ricorso in tribunale contro un gruppo di lavoratori che avevano respinto la decisione di tagliare salari e diritti. Ma la scelta della Enam si è rivelata un boomerang perché la magistratura ha invece condannato proprio l’azienda a pagare. “La rinuncia agli istituti contrattuali da parte dei dipendenti è stata un atto unilaterale dell’azienda”, ha scritto nella motivazione della sentenza la giudice del lavoro del tribunale di Nola, Francesca Fucci. Ed è una sentenza che fa passare la Enam da presunta danneggiata a sicura danneggiatrice. Il salto da “vittima” a “carnefice” è durato quattro anni e mezzo, il tempo della causa voluta e avviata dall’ex presidente Nicola Di Raffaele a metà del 2011. In quell’occasione la società di raccolta dei rifiuti aveva chiesto al tribunale il risarcimento del presunto danno provocato dal comportamento di sei impiegati, “rei”, secondo l’azienda, di aver rifiutato la rinuncia al ticket mensa, alle retribuzioni accessorie e ai livelli ricoperti in quel momento, livelli che, in base a quanto disposto dalla società di nettezza urbana, erano stati “abbassati”, tornati cioè a quelli di due anni prima, al 2008. Erano stati i sindacati di categoria di Cgil e Uil insieme alla Fiadel e alla Cil, nel dicembre del 2010, a siglare con Di Raffaele e con il comune di Pomigliano, retto dal sindaco Raffaele Russo, l’accordo che prevedeva i tagli degli emolumenti e i demansionamenti in cambio della revoca della procedura di licenziamento collettivo avviata nell’ottobre precedente. Dopo la firma dell’accordo i lavoratori, il 21 dicembre del 2010, sono stati quindi chiamati dall’ex presidente a firmare autocertificazioni individuali allo scopo di ratificare singolarmente il contenuto dell’accordo. Il giorno dopo Di Raffaele ha revocato la procedura di licenziamento collettivo. Ma il 31 maggio del 2011, vale a dire cinque mesi dopo, 6 impiegati hanno inviato una lettera alla Enam attraverso cui hanno dichiarato di ritirare la propria firma per accettazione. La lettera è stata motivata dal fatto che “la Enam non ha attuato l’accordo che prevedeva anche una serie di risparmi sui costi di gestione”. Troppe esternalizzazioni, consulenze e contratti di collaborazione, secondo i lavoratori. E la risposta dell’azienda è stata immediata. Di Raffaele ha presentato ricorso in tribunale per ottenere dal giudice il riconoscimento dell’inadempimento contrattuale da parte degli impiegati e del conseguente risarcimento del danno. ” La domanda è infondata e deve essere rigettata”, ha però scritto nella sentenza la giudice Fucci. In sostanza il tribunale ha stabilito che l’accordo sindacale e l’autocertificazione fatta firmare ai dipendenti non impegnava in modo indissolubile i lavoratori stessi per cui questi erano legittimati a revocare l’accordo in qualsiasi momento. Pertanto la giudice Fucci ha condannato la Enam a risarcire i 6 impiegati per un importo complessivo di 12mila euro, da rivalutare, e al pagamento di circa 3mila euro di spese legali. Un salasso che si aggiunge a quello legato al licenziamento, giudicato dal tribunale illegittimo e risalente al 2014, di un altro impiegato che oltre ad aver ottenuto il reintegro ha visto riconosciuto un risarcimento di circa 40mila euro. A tutti questi costi vanno aggiunti quelli sostenuti dall’azienda per la stesura del ricorso fatta da un grande studio legale di Roma.



