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Il PEI e la sentenza TAR Lazio : Indicazioni operative del Ministero su come compilarlo

 

La sentenza numero 9795/2021 del Tar Lazio pubblicata il 14 settembre 2021, a seguito di ricorso presentato da numerose associazioni delle persone con disabilità e dal Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, ha disposto l’annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati ovvero delle Linee guida, dei Modelli di PEI e degli Allegati C e C1, determinando non poche incertezze nel sistema scolastico, in un settore così delicato come inclusione che è obiettivo primario dell’Istruzione.

 

Il giudice amministrativo ha fondato tale annullamento su motivi sia di natura formale che sostanziale.

Invero le associazioni di genitori e di insegnanti, sin dai primi attimi della pubblicazione del decreto Interministeriale hanno manifestato un forte dissenso fondato su presunte incoerenze legate all’atto ministeriale, il cui intento originario era di migliorare l’intero sistema istruzione connesso alla frequenza scolastica degli studenti con disabilità.

Una Doglianza formale sollevata dalle autorità giudiziaria amministrativa è connessa alla natura dell’atto. La sussistenza dei requisiti della generalità, dell’astrattezza e dell’innovatività delle disposizioni in esso contenute ne rivela una natura regolamentare con conseguente violazione delle prescrizioni di cui all’art. 17 della legge 400/1988.

Secondo il TAR il decreto avrebbe dovuto porre in essere delle disposizioni che si limitassero ad una funzione di coordinamento, mentre invece riforma la materia, con disposizioni che non appaino sussumibili né nell’alveo della legge delega, né in quello del D.lgs. n. 66/2017:  Il TAR infatti in sede di sentenza ribadisce che “Secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale la delega “per il riordino, concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l’introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante” (Corte Cost., sent. n. 61/2020).

La sentenza oltre a contestare la natura giuridica dell’atto ne sradica in gran parte  il suo contenuto dispositivo relativo a: a) Composizione e funzioni del GLO; b) Possibilità di frequenza con orario ridotto; c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità; d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza.

La forza di tale sentenza ha fatto sorgere in capo al Ministero dell’Istruzione la necessità di emanare una nota con la quale ha dato “indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario.

Il Ministero, in nota, ha precisato preliminarmente che in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm..ii.. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente, proseguendo poi nel dare Indicazioni operative:

Le Istituzioni scolastiche per l’elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un’attenta lettura e applicazione. In particolare, si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito, tra cui: a) Composizione e funzioni del GLO; b) Possibilità di frequenza con orario ridotto; c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità; d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza.

Restiamo in attesa delle ulteriori determinazioni giurisprudenziali, per comprendere a pieno il nuovo assetto normativo relativo ad un processo scolastico così importante quale è l’inclusione.

(FONTE FOTO:SCUOLAINFORMA)

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