L’invalido ha diritto a un ristorante, un bar o altro luogo ove scambiare i buoni pasto che sia vicino all’azienda: altrimenti gli è dovuto il risarcimento del danno.
I buoni pasto che il datore di lavoro eroga ai propri dipendenti in sostituzione della mensa aziendale possono essere utilizzati solo presso i bar, ristoranti e altri esercizi commerciali “convenzionati”, ossia che li accettano (di norma, l’avviso è già posto sulla vetrina del locale, con appositi adesivi). Tuttavia per gli invalidi la questione è diversa: attesa la loro particolare condizione di difficoltà di spostamento, l’azienda deve anche garantire che il buono pasto possa essere utilizzabile con facilità, ossia nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro. Nel caso, invece, in cui nei pressi dell’azienda non dovessero esservi locali che accettano i buoni pasto emessi dal datore, al disabile è dovuto il risarcimento del danno. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza. Il valore dei buoni pasto attribuiti al lavoratore non costituisce un elemento integrativo della retribuzione, ma una agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa; ciò comporta di per sé la tutela della salute del lavoratore stesso e a maggior ragione della sua disabilità. Pertanto il datore di lavoro è tenuto a prendere in considerazione le esigenze dei dipendenti la cui situazione di disabilità possa impedire la concreta fruibilità dei buoni pasto. Ne consegue che l’azienda o la pubblica amministrazione (se si tratta di dipendente pubblico) deve fornire ai lavoratori disabili, che ne sono beneficiari in base alla contrattazione di settore, dei buoni pasto che risultino per i destinatari materialmente fruibili in relazione alla loro condizione di disabilità, potendo essere in caso contrario tenute a risarcire i danni conseguenti. Viene così accolta la domanda di lavoratore disabile perché non vedente, volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dei buoni pasto. Proprio i principi giurisprudenziali richiamati dalla corte di merito circa la natura assistenziale e non retributiva dei buoni pasto rendono fondata la domanda del dipendente, il quale si è trovato, nel concreto, impossibilitato a godere di quei vantaggi psico-fisici cui fa riferimento la Suprema Corte, a motivo del proprio disagio.



