Riceviamo e pubblichiamo una lettera di precisazione da parte dell’Aicast in merito a un nostro articolo sull’apertura di un nuovo centro commerciale a Pomigliano
Egr. Direttore,
nell’Articolo “Nuovo centro commerciale aperto dalle 8 alle 24, sette giorni su sette. Tremano i piccoli negozianti di Pomigliano” abbiamo letto la frase: “A ogni modo anche l’Aicast ha dato il suo parere favorevole all’insediamento del nuovo punto vendita di viale Impero”. Riteniamo doveroso precisare che , non abbiamo dato, in quanto non previsto dalla legge, il nostro parere favorevole all’insediamento del nuovo punto vendita di Viale Impero. Infatti la vigente legge non prevede l’espressione di un parere dell’AICAST o di qualsivoglia altra Organizzazioni di categoria, per il rilascio di una Autorizzazione per l’apertura di una media struttura in quanto l’art. 10, comma 9 della Legge stabilisce che “Le domande per l’apertura di medie strutture sono ammesse, perfino, nei Comuni dove non è vigente lo SIAD, con l’unica condizione che devono essere ricadenti nelle zone territoriali omogenee destinate all’insediamento delle attività produttive, delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate” ed inoltre la Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 997 del 30.10.2014 (art. 8, comma 8, pag. 35) ha precisato, commentando l’argomento, che: “la Legge stabilisce norme tassative per impostare la programmazione urbanistica comunale delle attività commerciali e per scongiurare gli effetti di stallo conseguenti ad eventuali inadempimenti comunali ….”. Per quanto detto risulta chiaro che anche in assenza dello SIAD, per evitare gli “effetti di stallo” paventati nel Decreto Dirigenziale, poteva essere rilasciata l’Autorizzazione al “supermercato”, riscontrata l’unica condizione: che il nuovo insediamento risulta ricadente in una zona territoriale omogenea destinata all’insediamento delle attività produttive. A riguardo dell’orario di esercizio, precisiamo che, il Ministero dello Sviluppo Economico, nella risoluzione del 24 maggio 2013 n. 86951 ha puntualizzato che per quanto concerne le norme di liberalizzazione degli orari (alla luce dell’intervenuta modifica dell’art.3, comma 1, lettera d-bis, del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ad opera dell’art. 31, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011) non risponderebbe a criteri di equità porre limitazioni agli orari nel rispetto della norma comunitaria sulla libertà di impresa e sui principi comunitari cui si è isperato il Decreto Legislativo n. 59/2010. Si può essere d’accordi o meno, ma le leggi sono leggi e vanno rispettate, avremmo dovuto avere la forza di farle approvare da persone competenti.
Il presidente
Felice Califano



