Un pagamento che non doveva essere eseguito

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L’ex coniuge chiede la restituzione delle somme versate per l’esecuzione di lavori nell’immobile adibito a casa coniugale, di proprietà dei suoceri, in quanto, essendo intervenuta la separazione, l’immobile non è più adibito a casa coniugale.

La moglie separata conveniva in giudizio il coniuge nonchè i suoceri,chiedendo la restituzione di somme per le spese effettuate in appartamento di proprietà dei suoceri stessi e il Tribunale accoglieva la richiesta della donna. Proponevano appello il coniuge e i suoceri. La Corte d’Appello confermava la condanna alla restituzione della somma. Ricorrono per cassazione i soggetti in questione.

Sostengono il marito e i suoceri che la corte di merito nel qualificare ed accogliere la domanda dell’ex moglie , abbia ritenuto sussistere, erroneamente, l’ipotesi di cui all’art. 2033 c.c. ,vale a dire chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di chiedere la restituzione di quanto ha pagato.

Chiarisce la Cassazione che oggetto del giudizio è il diritto alla restituzione di somma, versata dalla ex moglie per l’esecuzione di lavori nell’immobile adibito a casa coniugale, di proprietà dei suoceri , i quali, non essendo più l’immobile adibito a casa coniugale, avevano ricevuto un pagamento senza titolo, con conseguente obbligo di restituzione .Ne consegue che è errato dunque il riferimento all’art. 2041 c.c. , richiamato dai suoceri (arricchimento del patrimonio del ricevente e corrispondente diminuzione di quello di controparte), per cui viene richiamato l’art. 2033 c.c. relativo a pagamento che non doveva essere eseguito.

Quanto al marito, anche se non proprietario dell’immobile, deve pagare la sua parte,precisa la sentenza impugnata ,perchè oggetto della domanda è la restituzione di somma di denaro, utilizzata per l’esecuzione dei lavori sull’immobile adibito a casa coniugale, prescindendosi dunque dall’effettiva titolarità del bene.

Dunque non rilevava che il marito non fosse comproprietario.

Per questi motivi, la Cassazione civile , sez. I, sentenza 11.04.2014 n° 8594 rigetta il ricorso presentato dal marito e dai suoceri.

GENITORI, SCUOLA E DIRITTO

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