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SE IL PRESIDE PRENDE A MALE PAROLE UN DOCENTE

Condannato per ingiurie un capo d”istituto, colpevole di aver calpestato l”onore e il decoro del docente.

Il caso
Nel corso di una riunione del consiglio di istituto di una scuola professionale, il preside aveva rivolto al docente la frase “lei dice solo stronzate”. Il docente ritenutosi offeso nell’onore e nel decoro, perché la frase era stata pronunciata dinnanzi ad altri colleghi, denuncia il preside per ingiuria. Nella prima fase del giudizio il preside veniva assolto dall’imputazione del reato di ingiuria.

Le conclusione assolutoria era assunta osservando che l’avverbio "solo" anteposto alla parola volgare non compariva nel verbale della riunione e non compariva nello stesso racconto del docente, e che di conseguenza la frase ne risultava indirizzata non al modo di essere di quest’ultima ma a quanto la stessa aveva argomentato nella specifica circostanza.
Il docente contesta tale assunto osservando che il termine “stronzate”, pur se privo dell’avverbio peraltro non escluso dallo stesso preside, mantiene un significato offensivo soprattutto in quanto pronunciato in un consesso di educatori, e in quanto rivolto in presenza dei colleghi si riverbera necessariamente sul pensiero e quindi sul modo di essere della parte offesa, rivelando l’intenzione di umiliarla.

Con la Sentenza 13 luglio – 17 ottobre 2011, n. 37380 la Cassazione ritiene il ricorso del docente fondato. La Suprema Corte afferma che dei beni che costituiscono l’oggetto giuridico del reato in discussione, l’onore attiene alle qualità che concorrono a determinare il valore di un individuo, mentre il decoro concerne il rispetto o il riguardo di cui ciascun essere umano è comunque degno (Sez. 5, n. 34599 del 4.7.2008, imp. Camozzi, Rv. 241346); il giudizio sulla lesione effettiva di detti beni non può pertanto prescindere dal considerare se, rispetto all’ambiente nel quale una determinata espressione è profferita, la stessa si limiti alla pur aspra critica di un’opinione non condivisa ovvero trasmodi nello squalificare la persona destinataria rispetto ai profili appena indicati.

Nel caso in esame, la collocazione dell’episodio in una riunione di docenti di un istituto scolastico, lo svolgimento dello stesso in presenza di colleghi quotidianamente impegnati in un’attività professionale comune a quella del soggetto passivo e la provenienza dell’espressione contestata da un immediato superiore di quest’ultimo sono elementi sicuramente rilevanti nel definire l’incidenza lesiva della condotta, e la cui portata deve, pertanto, essere esaminata ai fini di un compiuto giudizio sull’esistenza o meno di un pregiudizio per l’onore e il decoro della parte offesa nel proprio ambiente lavorativo ed umano.

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