SE IL DOCENTE NON FA L’APPELLO VA IN OMISSIONE DI VIGILANZA

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Il drammatico caso di una minorenne suicida nel bagno della scuola, ha fatto emergere l”accusa di omissione di vigilanza nel caso il docente non rilevi presenze e assenze degli allievi in classe.

Caso
I genitori di M., alunna minorenne, di un istituto magistrale, hanno denunciato il Ministero della Pubblica Istruzione per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della morte della figlia, verificatasi nell’istituto scolastico.

La mattina del 13 giugno del 1996, come di consueto, la figlia minore M. saluta la madre per recarsi nell’istituto magistrale che frequentava.
Intorno alle ore 9:00 circa, si consumava la tragedia: M. veniva rinvenuta impiccata all’interno di un bagno dell’istituto scolastico.
La mamma si chiedeva e si chiede come mai, pur essendo vuota la sedia del banco occupato dalla figlia M. dalle ore 8:10 , inizio delle lezioni, fino al momento dell’evento letale, l’insegnante presente nell’aula non ha annotato sul registro di classe le assenze degli studenti.

Il genitore ipotizza, quindi, che l’insegnante non era in classe e la figlia è andata nel bagno senza nessuna autorizzazione. Tale dubbio si insinua nella mente della mamma perché, a suo giudizio, se la figlia fosse andata in bagno autorizzata dall’insegnante, successivamente, il protrarsi dell’assenza dell’alunna avrebbe indotto la stessa insegnante a mandare le altre alunne o il personale ATA a controllare dove fosse o se si sentisse male. Neanche vale l’ipotesi contraria e cioè che l’alunna si sia recata direttamente nel bagno senza passare per la classe, perché resta un dato di fatto: le presenze quel giorno non sono state annotate sul registro di classe.

Decisione
In ogni caso, il comportamento minimo che ad un educatore viene richiesto è, quantomeno, quello del controllo circa la presenza dell’allievo all’interno dell’istituto scolastico ed un conseguente controllo circa i suoi spostamenti durante l’orario scolastico.
Detto controllo avrebbe, infatti, consentito di verificare se i normali poteri di vigilanza da parte degli insegnanti erano stati correttamente esercitati (monitorando la presenza dell’allieva M.) o se, invece, il comportamento della minore era stato tale da sottrarsi completamente al controllo di chiunque avesse potuto anche solo impedirle di procurarsi un qualunque danno.

In sostanza, non è stata data, da parte del Ministero, la prova di una seppur minima vigilanza sull’operato della minore M. dopo il suo ingresso all’interno dell’istituto scolastico. Né controllando se la minore fosse entrata o meno nell’istituto, né annotando le presenze degli allievi sul registro di classe, né, tantomeno, controllando gli spostamenti della minore dall’aula in qualunque altro punto dell’istituto.

Nel caso prospettato i dubbi della mamma vengono confermati da Tribunale che ritiene sussistere, dunque, la responsabilità del Ministero a causa dell’omissione, da parte dell’insegnante istituzionalmente preposto al controllo dell’allieva M. nella giornata del 13 giugno 1996 e nell’orario in cui è avvenuto il decesso, del controllo e della vigilanza alle quali era tenuto. (Tribunale di Catanzaro Sezione I civile Sentenza 18 maggio 2009)
 

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