Un danno subito nella scuola spesso nasconde anche una responsabilità solidale, ma non sempre appare evidente
Spesso quando succede un fatto dannoso, specie nella scuola, si cerca di essere risarciti da chi lo ha provocato in modo diretto e si tralasciano altri soggetti che pur sono responsabili. In altri termini la responsabilità solidale di coloro che sono coinvolti nella produzione del danno non appare sempre evidente.
Il caso
D.e G , quali genitori del minore T., denunciano al Tribunale di Roma il Ministero della pubblica Istruzione ed il Comune in cui era ubicata la scuola frequentata dal figlio.
T., alunno della scuola elementare, era uscito insieme agli altri alunni in anticipo rispetto al consueto orario delle lezioni per ritornare a casa ed era stato affidato dal personale scolastico al conducente del pulmino che per conto del Comune gestiva il servizio di trasporto degli scolari.
Giunto sul posto prestabilito, il ragazzo era sceso dal mezzo ed aveva iniziato l’attraversamento della strada per raggiungere la propria abitazione. Durante l’attraversamento, era stato investito da un’auto condotta da C.. e di sua proprietà, riportando lesioni gravissime.
I genitori di T. denunciarono l’automobilista C. e la società di assicurazione del veicolo dallo stesso condotto. La Corte di Appello di Roma con sentenza emessa in data 8 luglio 1987, aveva ritenuto che la responsabilità del sinistro dovesse ascriversi al C. solo per il 50%, con pari concorso di colpa della vittima, il minore T.,condannando, per l’effetto, il C. e la compagnia di assicurazione al risarcimento della metà dei danni.
I genitori chiedono quindi il restante 50 per cento (pagato dall’assicurazione di C.) al Comune e al Ministero della P.I., la cui colpa consisterebbe nel non aver preso adeguate misure di vigilanza per evitare il fatto.
Sostengono i genitori infatti, che il ministero ed il comune sarebbero debitori solidali con la compagnia di assicurazioni e C. Il Ministero e la scuola, quindi, chiamati a rispondere quale condebitori solidali in relazione al medesimo fatto generatore del danno, sostengono che il danno, per metà, deve restare a carico della vittima, T. senza possibilità di rivalsa nei confronti degli altri condebitori.
La difesa di T. invece sostiene che sia possibile chiamare in giudizio il Ministero, per determinare la sua parte di responsabilità nell’accaduto, fermo restando che T. rimarrà sempre responsabile per il cinquanta per cento.
La questione è sottoposta al giudizio della Cassazione che dà ragione alla difesa di T. (Cass. cvile, SS.UU, sentenza 15 luglio 2009, n. 16503)
La Corte stabilisce che:
1. la sentenza emessa nei confronti di C. aveva stabilito solo la misura della sua responsabilità, e non anche la misura della responsabilità degli altri soggetti;
2. stabilendo che C. era responsabile al 50 per cento la sentenza aveva solo determinato il concorso della colpa del minore, T., nel prodursi dell’evento, e non anche la misura della responsabilità del comune e del Ministero.
3. Di conseguenza è possibile chiamare in giudizio gli ulteriori corresponsabili, non essendo stata emanata nessuna sentenza nei loro confronti,
Scrive la Corte, richiamando una sua precedente giurisprudenza:
Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l’art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27713; Cass. 14 gennaio 1996, n. 418).