Il caso di un uomo che cancellando le immagini pedopornografiche dal suo computer riesce a farla franca.
“L’avvenuta cancellazione delle immagini pedopornografiche dai dischi rigidi del computer dell’imputato non influisce sulla permanente disponibilità delle stesse, perché ne sarebbe sempre possibile il recupero attraverso idonea procedura. D’altra parte la cancellazione delle immagini non fa venir meno il fatto che il reato si sia già consumato perché prima della cancellazione vi è stata comunque una consapevole e volontaria disponibilità”.
Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Bologna confermò la sentenza emessa del tribunale di Reggio Emilia, che aveva dichiarato l’uomo in questione colpevole del reato di detenzione di materiale pedopornografico contenuto nei dischi rigidi fissi dei suoi due computer.
L’uomo propone ricorso per cassazione deducendo: il reato era prescritto; mancava la prova che i file in questione, dopo essere stati scaricati, fossero stati effettivamente visionati; mancava la prova che il materiale fosse stato detenuto consapevolmente dall’imputato.
La Cassazione penale, sez. III, sentenza 06.06.2013 n° 24808 accoglie il ricorso riguardo alla detenzione consapevole e volontaria del materiale pedopornografico da parte dell’imputato, nonché alla maturata prescrizione del reato. Nella specie la sentenza impugnata ha accertato in fatto che il materiale in questione era stato cancellato dai dischi rigidi del computer dell’imputato e che di ciò si accorse solo il tecnico del laboratorio, dove il computer era stato inviato per riparazioni. La corte d’appello ha ritenuto che l’avvenuta cancellazione delle immagini non influiva sulla permanente disponibilità delle stesse perché ne sarebbe stato possibile il recupero attraverso idonea procedura.
L’affermazione, secondo Cassazione è apodittica perché non viene in alcun modo spiegato per quale ragione le immagini, pur essendo state cancellate, sarebbero state ancora disponibili, o con quali procedure e con quali programmi le immagini cancellate avrebbero potuto essere recuperate, o comunque se nel computer erano presenti tali programmi e se l’imputato fosse stato in grado di utilizzarli.
Sembra peraltro che la corte d’appello abbia anche ritenuto che la cancellazione delle immagini non faceva venir meno il fatto che il reato si era già consumato perché prima della cancellazione vi era stata una consapevole e volontaria disponibilità. Va però osservato che in tal caso doveva comunque essere accertata dalla perizia la data di cancellazione, ossia di cessazione della permanenza, per stabilire se alla data della sentenza il reato non si fosse già prescritto. Poichè ciò non è stato fatto, la Cassazione rileva e dichiara le cause di estinzione del reato per maturata prescrizione.

