La tutela del diritto penale è rafforzata in casi di reati commessi dal soggetto minorenne, protetto dall’ordinamento al punto che, in caso di rinvio a giudizio, non è ammessa nei confronti del minore alcuna pretesa risarcitoria.
Nella variegata e multiforme realtà della casistica del diritto penale, capita sovente di trovarsi a fronteggiare situazioni complesse ed oltremodo delicate, non solo per le questioni giuridiche che implicano, ma anche e soprattutto per la tutela degli interessi delle parti in gioco.
In tal senso, la tutela del diritto penale è senza dubbio rafforzata in casi di reati commessi dal soggetto minorenne, protetto dall’ordinamento al punto che, in caso di rinvio a giudizio, non è ammessa nei confronti del minore alcuna pretesa risarcitoria, sulla scorta di una presunta incapacità dell’imputato a poter soddisfare richieste di parte avanzategli in tal senso.
Se poi, come spesso accade, sia autore del reato che vittima sono minorenni, ed il fatto commesso è di particolare gravità, la tutela dell’ordinamento positivo è ancora più pregnante, dovendo necessariamente contemperare l’interesse alla persecuzione del reato con quello, costituzionalmente garantito, della tutela del minore che lo ha commesso.
Nel caso di specie, un giovane minorenne si è presentato al legale, assieme ai suoi genitori, perché imputato in un procedimento penale per avere cagionato per colpa, mentre era alla guida del suo motociclo, la morte del migliore amico che era con lui, anche lui minorenne.
Nell’imminente processo, come già evidenziato innanzi, la famiglia della giovane vittima non potrà avanzare, né personalmente né tramite un legale di fiducia, alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell’imputato, circoscrivendo i propri poteri a quella previsti a tutela della persona offesa dal reato (art.90 c.p.p.).
Più difficoltosa, come facilmente intuibile, appare la difesa del giovane che, in un attimo, ha inconsapevolmente cagionato la morte del proprio amico, distruggendo di fatto due giovani vite, oltre che l’esistenza delle rispettive famiglie.
Del resto, il diritto penale minorile prevede talune forme di definizione alternativa del processo, che possono far si che si eviti la celebrazione del processo penale e la comminazione di una condanna talvolta significativa.
Tra queste, l’istituto della cd. messa in prova consente, laddove ammessa dal giudicante, la sospensione del procedimento per un dato periodo di tempo, nel quale l’imputato dovrà svolgere attività lavorativa o di rilevanza sociale, costantemente monitorato dai servizi sociali competenti: solo in caso di esito positivo della prova, il relativo procedimento verrà dichiarato estinto, senza alcuna ulteriore conseguenza per il giovane.
Nel caso di specie, la richiesta formulata in tal senso apparirebbe, senza dubbio, una ragionevole scelta difensiva, consentendo al giovane imputato di poter comprendere il significato del suo gesto e soprattutto le dolorose conseguenze della sua improvvida condotta.
(Fonte Foto: Rete Interent)






