Per l’applicabilità dell’esimente, cioè di una causa di esclusione della punibilità, prevista dall’art. 599, c.p. è sufficiente che la reazione sia determinata dal fatto ingiusto altrui e l’ingiustizia non deve essere valutata con criteri restrittivi.
Nel caso prospettato, il comportamento tenuto dall’ex marito, essendo consistito nella violazione della regola (stabilita di comune accordo)di non ospitare persone, nelle rispettive abitazioni ricavate dalla ex casa coniugale, concretava gli estremi della “ingiustizia” che rendeva applicabile al fatto ingiurioso posto in essere dalla ex moglie l’esimente, di cui all’art. 599.
Il Procuratore della Repubblica ricorre avverso la sentenza del Giudice di pace con la quale l’ex moglie veniva assolta dal reato di ingiuria ascrittole “per la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 599. Deduce il p.m. ricorrente, che il giudice illogicamente e contraddittoriamente ha ritenuto l’operatività della scriminante di cui all’art. 599 , laddove invece, avendo entrambe le parti in causa confermato di essere legalmente separate dal 2006 e di vivere in due unità abitative che, sebbene contigue tra loro, erano materialmente divise, il comportamento dell’uomo, ex coniuge della donna in questione, consistito nel portare nella propria abitazione la propria compagna, non poteva costituire un fatto ingiusto rilevante ai fini del riconoscimento della scriminante in argomento.
Osserva la Corte, con Sentenza 30 ottobre – 9 dicembre 2013, n. 49512, che il ricorso non è fondato.
Infatti, secondo la Corte, il Giudice di pace, dopo aver evidenziato il vecchio rancore che animava i rapporti tra gli ex coniugi e la materiale divisione in due unità abitative della casa coniugale, ha correttamente ritenuto giustificato il comportamento ingiurioso della donna – che sporgendosi dalla finestra aveva apostrofato il suo ex marito con l’epiteto di “>porco” che portava “>tutte le prostitute a casa” . Il giudice di pace ha ritenuto sussistere l’esimente della provocazione per avere la donna reagito, irata, al comportamento dell’ex marito che aveva condotto all’interno della propria abitazione un’estranea, contravvenendo in tal modo all’accordo di non ospitare estranei con cui si intrattenevano relazioni nelle rispettive abitazioni, comportamento quindi da definire quale “fatto ingiusto” perchè contrario alle regole della lealtà familiare.
Per l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 599 c.p., infatti, è sufficiente che la reazione sia determinata dal fatto ingiusto altrui e l’ingiustizia non deve essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente ad un fatto che abbia un’intrinseca illegittimità, ma con criteri più ampi, anche quando cioè esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza (Cass., sez. 5, 11 marzo 2009, n. 21455) e nella specie il comportamento tenuto dall’ex marito, essendo consistito nella violazione della regola – stabilita di comune accordo dagli ex coniugi – di non ospitare persone, nelle rispettive abitazioni, con cui si intrattenevano relazioni sentimentali, ha concretato gli estremi della “ingiustizia” che ha reso applicabile al fatto ingiurioso posto in essere dall’ex moglie, l’esimente di cui all’art. 599 c.p.
(>Fonte foto: Rete internet)

