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Per i bulli è prevista la custodia cautelare, anche se minori

In tema di fenomeni di bullismo di un minore, la custodia cautelare non interrompe il procedimento educativo a cui è sottoposto il minore stesso.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste applicava a due minori di anni sedici, la misura cautelare personale del collocamento in comunità richiesta dal Pubblico Ministero, per i danni a carico di una ragazza minore. Il Tribunale dei minorenni, in sede di riesame sul ricorso presentato dal difensore di uno dei minori, ha rilevato, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico del minore indagato, che i fatti denunciati in querela e l’atteggiamento psicologico con cui la ragazzina aveva riferito di averli vissuti avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri dai testi.

Nell’immediatezza dei fatti, i carabinieri avevano raccolto le confidenze della parte lesa apprendendo da quest’ultima, (apparsa "piangente" e "molto impaurita"), che era stata la paura di essere maltrattata ad averla indotta ad aderire a rapporti sessuali con entrambi i giovani, quando la sua volontà era di avere un rapporto con uno solo di essi, affermazione questa coerente con l’interesse che la giovane aveva dimostrato per quest’ultimo, accogliendone l’invito a casa, dopo uno scambio di messaggi con i rispettivi cellulari.

L’attendibilità della ragazza appariva quindi ancorata su precise emergenze istruttorie, anche in considerazione della violazione della sfera intima della giovane con le riprese video, mentre inverosimile ed incongrua con i dati obiettivi della vicenda risultava la versione del ragazzo che, nel suo interrogatorio, giungeva ad attribuirsi il ruolo di vittima, costretto ad accondiscendere alle pretese della giovane. Inoltre le giustificazioni del giovane, che si è difeso asserendo che la ragazza era stata consenziente, erano sconfessate dallo stesso sonoro del video in cui erano distinguibili due "no" della ragazza a seguito di indicazioni provenienti da voci maschili.

Il Tribunale per il riesame, con condivisibile motivazione, tenuto conto della gravità della condotta che risulterebbe essere stata posta in essere dal ragazzo indagato, peraltro tradendo la fiducia che la giovane aveva riposto nei suoi confronti, ha infatti rilevato che dall’esame del quadro probatorio complessivo risultava che “le modalità comportamentali e l’assetto relazionale posto in essere dall’indagato avevano messo in luce una allarmante mancanza di riconoscimento del valore dell’altro ed una carenza di progettualità rispetto al futuro che rischiavano di esporlo a coinvolgimenti in situazioni irregolari, anche di carattere penale, compromettendo un sano inserimento sociale e lavorativo” del minore.

In ordine alla adeguatezza della misura, il medesimo Tribunale ha rilevato che le carenze dell’ambiente familiare risultavano anche dalle informazioni fornite dai docenti della scuola frequentata dal minore, i quali avevano confermato le pessime inclinazioni del ragazzo le cui esperienze scolastiche fallimentari consigliavano un percorso di ripensamento sugli obiettivi da raggiungere. Inoltre, per quel che attiene alla proporzionalità della misura, la stessa appariva giustificata anche dalla gravità del reato in relazione al quale non era ipotizzabile, allo stato, la concessione di benefici.

La Cassazione penale, sez. III, sentenza 11.10.2007 n° 37414 ha infine rilevato che la misura non interrompeva processi educativi in atto, potendo un percorso di formazione essere garantito anche all’interno della struttura comunitaria e quindi in una collocazione che poteva garantire al giovane anche un percorso di rieducazione e di riflessione utile al suo recupero personale e sociale. Su tutti gli aspetti indicati dal ricorrente l’ordinanza impugnata risulta quindi congruamente ed adeguatamente motivata.

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