Il contenuto dei messaggi e la presenza di denaro destinati a ragazze di evidente minore età, non può escludere, in via di principio l’idoneità delle condotte a indurre le giovani destinatarie a prostituirsi.
Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino ha assolto un ragazzo maggiorenne che destinava a ragazze di evidente minore età dei bigliettini accompagnati da una banconota e un invito a contattare il suo numero di telefono con la prospettiva di nuove dazioni di denaro o altri benefici economici. Il Giudice delle indagini preliminari ha ritenuto le condotte del giovane non idonee ad integrare il reato di istigazione alla prostituzione, perché non univoche.
Su appello del Pubblico Ministero, la Corte territoriale ha ritenuto che il significato dei messaggi e della somma di denaro acclusa non consentano affatto di ritenere il gesto privo di scopi univoci e impongano di ritenere sussistente la finalità dell’induzione alla prostituzione perché tale condotta impedisce di ipotizzare atteggiamenti adolescenziali e finalizzata alla mera ricerca di amicizie, così come sostenuto dal giovane. Il richiamo alle possibilità di guadagno offerte in varia forma alle adolescenti rende "evidente quindi la volontarietà e direzione dell’azione".
Avverso tale decisione il giovane ricorre in Cassazione, sostenendo che la motivazione della sentenza della Corte territoriale risulta "del tutto insufficiente" a superare la dichiarata e innocente finalità che è stata prospettata e cioè” alla mera ricerca di amicizie”.
La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento.
Secondo la Cassazione penale , sez. III, sentenza 22.12.2011 n° 47868, i giudici d’appello hanno qualificato le condotte del giovane idonee e univocamente dirette alla compromissione della libertà sessuale di persone minori di età, disattendendo la diversa spiegazione che l’imputato stesso ha dato dei gesti compiuti e delle finalità perseguite.
La Corte infatti, ha affermato che la valutazione circa l’idoneità delle condotte deve essere effettuata con giudizio "ex ante", senza adottare un criterio probabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso, bensì considerando la possibilità che alla condotta consegua lo scopo per cui è stata posta in essere (Quinta Sezione Penale, sentenza n. 30139 del 2011). Applicando tali principi interpretativi al caso in esame la Corte ritiene condivisibile una lettura che veda il contenuto dei messaggi e la presenza di denaro o di altra utilità quali elementi in grado di influire su persone particolarmente immature o comunque dotate di limitate capacità critiche, di tal che non può escludersi in via di principio la idoneità delle condotte a indurre le giovani destinatarie a prendere contatto con il ricorrente. Tuttavia, tale possibilità non è stata oggetto di specifica valutazione da parte dei giudici di merito.
Si è in presenza di vizi logici che incidono negativamente sull’intero percorso motivazionale e impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito perché, nel rispetto dei principi affermati, proceda ad un nuovo giudizio.
Questo significa che il giovane, molto probabilmente, ha solo rimandato la sua condanna.

