Il caso che passiamo in rassegna quest”oggi si riferisce al reato dei maltrattamenti in famiglia di cui all”art. 572 c.p. In apparenza, appare un caso “bizzarro”.
Il caso
Una madre, insieme al nonno materno del bambino e fino all’età preadolescenziale del medesimo, aveva impedito al minore di avere rapporti con coetanei, aveva escluso il minore dalle attività inerenti la motricità, anche quando organizzate dall’istituzione scolastica, nonché lo aveva indotto alla rimozione della figura paterna, costantemente dipinta in termini negativi, tanto da imporgli di farsi chiamare con il cognome materno.
Il caso arriva in Cassazione, la quale con sentenza del 10-10 2011, n. 36503, condanna il nonno e la mamma ad un anno e quattro mesi di reclusione per aver commesso il reato di maltrattamenti in famiglia. In sede difensiva la mamma e il nonno sostenevano che l’ipercura e l’iperprotezione, a loro addebitate, non possano costituire l’elemento oggettivo del reato di maltrattamenti, atteso che tra le due condotte, quella di chi maltratta e quella di chi ipercura o iperprotegge, esiste, con tutta evidenza, un’incompatibilità strutturale insanabile.
Invero, se è ragionevole ritenere che, inizialmente, la diade “madre-nonno” possa aver agito in buona fede, sia pur secondo una falsa coscienza, nella scelta delle metodiche educative e nell’accurata attenzione nell’impedire contatti di ogni tipo al bambino, isolandolo nelle sicure “mura domestiche”, tale profilo soggettivo non aveva più motivo di sussistere dopo i ripetuti sinergici interventi correttivi di una pluralità di esperti e tecnici dell’età evolutiva e del disagio psichico ed i conformi interventi dell’autorità giudiziaria.
La persistenza, ciò nonostante, delle metodiche di iperaccudienza e di isolamento, in palese violazione delle indicazioni e delle prescrizioni, talora imposte e talora pure concordate, segnala, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, la pacifica ricorrenza in capo agli accusati della intenzionalità che connota il delitto ritenuto nei termini correttamente ribaditi dai giudici di merito.
La Corte con questa sentenza ribadisce che per tutelare il benessere del bambino, lo Stato può verificare in modo intrusivo le condizioni di disagio nella famiglia del minore e le loro cause umane, imponendo prescrizioni ai familiari, sino alla decadenza della potestà dei genitori stessi.






