Per ragioni burocratiche, un genitore è costretto a prestare personalmente l’assistenza al figlio disabile nel trasporto scolastico.
Va riconosciuta la configurazione di un pregiudizio, sia morale che psicologico, in capo al genitore di un figlio disabile al quale venga negata l’erogazione di un servizio assistenziale previsto dalla legge solo per ragioni burocratiche e che sia per questo banale motivo costretto a prestare personalmente l’assistenza.
Un genitore, esercente la patria potestà sulla figlia minore, propone ricorso al TAR avverso il silenzio serbato dal Comune di Cartoceto sulle reiterate istanze con le quali il genitore aveva sollecitato l’attivazione del servizio di trasporto scolastico gratuito per la propria figlia disabile, nonché il risarcimento per spese vive sostenute per il trasporto quotidiano della figlia (carburante, usura dell’autovettura, etc.).
Nella specie, ai sensi dell’art. 2-bis della L. n. 241/1990, alla ricorrente va riconosciuto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dall’ingiustificato ritardo con cui il Comune di Cartoceto si è attivato per garantire alla figlia della sig.ra il servizio di che trattasi. Tale inerzia si riverbera anche in termini di "colpa d’apparato" del Comune, stanti le numerose deliberazioni del Consiglio Regionale che hanno periodicamente dettato i criteri di attuazione degli interventi a favore delle persone disabili ex L.R. n. 18/1996 e s.m.i. La competenza appartiene ai Comuni singoli o associati negli Ambiti Territoriali Sociali, nel mentre la Regione è chiamata a concorrere alle spese.
Peraltro, dalla documentazione versata in atti dal Comune in data 10/10/2012 emerge che in realtà non vi erano soverchie difficoltà organizzative e finanziarie, esistendo una ONLUS locale che si è assunta, in cambio del solo rimborso spese, l’onere di gestire il servizio e che lo ha attivato in pochissimi giorni. Quest’ultima notazione rafforza il convincimento del Collegio circa la sussistenza della "colpa d’apparato", se non altro sub specie di mancanza di quel minimo di buona volontà che avrebbe consentito di risolvere il problema in maniera rapida e a costi tutto sommato contenuti.
Il TAR Marche-Ancona, sez. I, sentenza 11.01.2013 n° 23 , accoglie la domanda del genitore e condanna il Comune di Cartoceto al risarcimento dei danni e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

