Quando cӏ violenza sessuale da minore a minore, ruota un dubbio angosciante: tutela della vittima o del carnefice? Senza dimenticare mai che il processo penale minorile risponde a logiche rieducative.
Di Simona Carandente
Non si può negare come l”ordinamento positivo, e non solo per quel che concerne il diritto penale, sia costellato da numerose contraddizioni, che risultano incomprensibili persino ai cosiddetti “addetti ai lavori”, suscitando spesso lo sdegno dell”opinione pubblica.
D”altro canto è innegabile come alcuni istituti, quale lo stesso processo penale minorile, del quale si è già ampiamente discusso in questa sede, rispondano a logiche prevalentemente rieducative, talvolta così pregnanti da apparire prioritarie rispetto ad ogni altro scopo.
Pre-adolescenza: tempo di primi amori, di primi approcci, di voglia di scoprire l”altro, con tempi che tendono a restringersi a dismisura, posto che giovani e giovanissimi cominciano ad affacciarsi alle prime esperienze sessuali in età sempre più precoce.
E. è un ragazzino ambito, anche se ha solo quattordici anni: è carino, sveglio, pratica sport e nella cerchia dei suoi amici è un vero e proprio mito. Forse proprio per questo M. , 13 anni, accetta il suo invito a farsi un giro sul motorino.
Tuttavia, quel pomeriggio succede qualcosa di irreparabile: E., nonostante i reiterati rifiuti di M., vuole a tutti i costi “andare oltre”, non accontentandosi di qualche bacio e qualche carezza.
Tra le grida di M., si consumerà sul motorino di E. una bruttissima violenza sessuale, da definire addirittura squallida per le modalità con cui è stata posta in essere.
Tempo dopo, il minore E. viene rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata, posto che la giovane M. all”epoca dei fatti non aveva neanche compiuto 14 anni. Inutile dire che, per le modalità del fatto e per la giovane età della vittima e del carnefice, il processo scuote gli animi di tutti, magistrati, avvocati e forze dell”ordine.
Quello che subito balza all”occhio è che E. non mostra il minimo pentimento: non ha capito quello che ha fatto, non ha compreso di aver danneggiato per sempre M., e non solo dal punto di vista fisico. In poche parole, non sembra aver capito il significato grave del suo gesto, pur se pungolato dal proprio difensore a mostrare cenni di ravvedimento.
Alla luce di tale comportamento, al minore viene negata anche la cosiddetta messa alla prova, ovvero la possibilità che il procedimento penale venga sospeso, affidando il minore stesso ai servizi sociali, affinchè compia delle attività, quali ad esempio il volontariato, che lo riabilitino nel sociale. Al suo difensore, pertanto, non rimane che procedere nelle forme del rito abbreviato.
Il finale di questa storia ha quasi del grottesco: al ragazzo viene inflitta una condanna a tre anni con pena sospesa, viene immediatamente rimesso in libertà e non dovrà in alcun modo riparare il danno alla persona offesa, posto che l”istituto del risarcimento non trova ingresso nel processo minorile.
E M.?
Oltre a non beneficiare di alcun ristoro economico (almeno in sede penale), porterà nel cuore delle ferite che difficilmente si rimargineranno. Forse, per lei rimarrà la magra consolazione di aver fatto il proprio dovere, denunciando un fatto gravissimo destinato altrimenti a cadere nell”oblio, vincendo l”omertà di chi sa e finge di non sapere, con l”avallo di un giudice che comunque ha inflitto ad un quattordicenne una condanna per violenza sessuale. Una macchia che sarà difficile da lavare, anche se da grande E. dovesse comprendere, finalmente, le conseguenze del suo grave gesto. (mail: simonacara@libero.it)
(Fonte foto: Rete Internet)
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