Una maestra di scuola primaria è ritenuta responsabile per maltrattamenti nei confronti degli alunni affidatile in ragione del suo servizio di insegnante. Le sue condotte avevano ad oggetto percosse, ingiurie, umiliazioni e vessazioni psicologiche.
La maestra ha proposto ricorso per cassazione.
In sede difensiva la maestra sosteneva "incompletezza" della motivazione per la non considerazione della documentazione scolastica attestante la qualità del lavoro dell’insegnante, confermata anche da colleghi; violazione degli artt. 571 e 572 c.p., per mancata prova dell’abitualità della condotta di maltrattamento.
Il ricorso è infondato. Così ha statuito la Corte di Cassazione, sent. 28 marzo 2014, n. 14753. In particolare le ragioni della decisione della Corte vanno ricercate nelle plurime prove depositate dalle madri, che erano testi anche dirette delle condotte e delle reazioni dei figli a casa e nel rapporto con la prospettiva quotidiana della partecipazione alla vita scolastica.
Il Tribunale aveva evidenziato il carattere ripetitivo della condotta esercitata su molti scolari ed i suoi devastanti effetti sul complessivo clima scolastico e sul rapporto tra tutti gli alunni e la scuola; secondo il motivato apprezzamento del primo Giudice la condotta della maestra era volta a realizzare un metodo di ‘educazione’ e apprendimento fondato sull’intimidazione e sulla violenza, soprattutto psicologica, anche con irrisioni ingiustificate, offese e denigrazioni degli alunni.
In concreto si trattava, tra l’altro, di «atteggiamenti interpersonali di gestione degli alunni gravemente avvilenti e vessatori, tali da ingenerare un clima di stabile mortificazione e sopraffazione soprattutto nei bambini più sensibili in ragione delle problematiche di cui erano portatori e che veniva vissuto, di riflesso, anche dagli alunni "più fortunati" che non erano soggetti direttamente alle "attenzioni" della maestra», che si concretizzavano, tra le svariate condotte vessatorie descritte, anche nel tirare i capelli (tanto da indurre alcun bambino a chiedere alla madre di poter avere i capelli tagliati per tenerli corti). In definitiva, un comportamento permanente che aveva generato un clima di stabile mortificazione e sopraffazione’.
Rispondendo al motivo d’appello sulla qualificazione giuridica del reato di maltrattamenti, la Corte d’appello ha, con specifica e altrettanto articolata motivazione, ricostruito i fatti nel senso della sussistenza di una «situazione, all’interno della classe, caratterizzata da un atteggiamento fortemente persecutorio della maestra nei confronti solo di alcuni bambini, i più fragili ed emotivi, oppure quelli che presentavano delle connotazioni fisiche che più degli altri attiravano la sua morbosa attenzione, estrinsecatasi attraverso frasi ingiuriose, di derisione e scherno senza alcun motivo che potesse più che giustificare, quantomeno fornire una spiegazione, dei suoi comportamenti».
Secondo la Corte distrettuale si erano realizzate, in fatto, quelle condizioni di ripetizione di atti vessatori idonea a determinare la sofferenza fisica o morale continuativa dei bambini, vessazioni (fisiche e morali) che avevano determinato i comprovati turbamenti psichici e danni psicologici. In definitiva, la Corte conclude affermando che l’uso sistematico di condotte siffatte, quale trattamento ordinario del minore, anche lì dove sostenuto da "animus corrigendi" concretizza, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, gli estremi del delitto di maltrattamenti.
(Fonte foto: Rete Internet)

