Quando il rimpatrio di uno straniero causa un danno psico-fisico al figlio minore, il rimpatrio può essere evitato.
Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto all’allontanamento di un familiare. La Corte d’Appello, sezione minorenni, di Milano respingeva l’autorizzazione alla permanenza in Italia avanzata da un padre straniero al fine di poter vivere con i propri figli minori e con la loro madre. Nella specie, la Corte non riteneva sussistenti gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico dei minori, tali da porre in grave pericolo lo sviluppo normale della loro personalità,
A tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il padre deducendo che con il provvedimento impugnato sono stati violati il superiore interesse del minore cui dovevano essere ispirati tutti i provvedimenti che lo concernevano ed il diritto all’unità familiare. Tali diritti , sostiene il padre, sono riscontrabili alla luce della considerazione che la mancanza dì una figura genitoriale determina un grave danno per lo sviluppo psico-fisico del figlio minore.
La Corte a sezioni unite ha recentemente ridefinito le condizioni di accoglimento della richiesta di congiungimento di un genitore straniero con i figli che vivono sul nostro territorio, affermando che:
“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare. (S.U. 21799 del 2010; 7516 del 2011) […]“.
Con tale motivazione la Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 25.02.2013 n° 4721 ha ritenuto che il ricorso non merita accoglimento attesa la mancanza di deduzioni specifiche riguardanti il grave disagio psichico dei minori, non essendo sufficiente al riguardo la mera indicazione della necessità di entrambe le figure genitoriali.
Infatti nella situazione in oggetto non vengono indicati fattori specifici di grave disagio psico-fisico per i minori, diversi da quelli che normalmente conseguono ad un rimpatrio dei minori medesimi, o ad un allontanamento paterno.


